IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita';
Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che
pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza
dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e
del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus anche in occasione delle prossime festivita',
adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare i
termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di
contenimento della diffusione del predetto virus o connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi
della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della
protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche
ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via
ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e al contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID-19.