IL SEGRETARIO GENERALE 
                  dell'universita' e della ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  20  marzo  1998   di   Riconoscimento
all'Istituto  italiano  di   psicoterapia   relazionale,   in   Roma,
dell'idoneita' ad attivare corsi di formazione in psicoterapia; 
  Visto il decreto in data 25 giugno 1998  di  rettifica  al  decreto
ministeriale 20 marzo 1998 relativo  al  riconoscimento  all'Istituto
italiano di psicoterapia  relazionale,  in  Roma,  dell'idoneita'  ad
attivare corsi di formazione in psicoterapia, oltre che nella sede di
Roma, in Ancona, Catanzaro e Messina; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di abilitazione all'«Istituto
italiano di psicoterapia relazionale»  ad  istituire  e  ad  attivare
nelle sedi di Siena, Napoli e Cagliari, corsi di specializzazione  in
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato  con  decreto  dell'11
dicembre 1998, n. 509, e autorizzazione al trasferimento  della  sede
in Ancona; 
  Visto  il  decreto  in  data  27  ottobre  2003  di  autorizzazione
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a  trasferire  la
sede in Cagliari del corso di specializzazione in psicoterapia; 
  Visto  il  decreto  in  data  16  gennaio  2004  di  autorizzazione
all'«Istituto italiano di  psicoterapia  relazionale»,  in  Roma,  ad
aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo  anno  di
corso per ciascun anno; 
  Visto  il  decreto  in  data  16  gennaio  2004  di  autorizzazione
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia dalla  sede  periferica  di
Montepulciano a Siena; 
  Visto  il  decreto  in  data  28  gennaio   2004   di   revoca   di
riconoscimento  della  sede  periferica  di  Catanzaro  dell'Istituto
italiano  di  psicoterapia  relazionale,  autorizzato   con   decreto
ministeriale 25 giugno 1998 ad attivare corsi di specializzazione  in
psicoterapia; 
  Visto  il  decreto  in  data  1°   marzo   2004   di   abilitazione
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», ad  istituire  e
ad  attivare  nella  sede  periferica  di   Palermo   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia; 
  Visto il decreto  in  data  14  novembre  2005  di  autorizzazione,
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  periferica  di
Napoli; 
  Visto il decreto  in  data  14  novembre  2005  di  autorizzazione,
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  periferica  di
Palermo; 
  Visto il  decreto  in  data  22  febbraio  2012  di  autorizzazione
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  principale  di
Roma; 
  Visto  il  decreto  in  data  23  maggio  2012  di   autorizzazione
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  periferica  di
Messina; 
  Visto il  decreto  in  data  17  febbraio  2015  di  autorizzazione
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  periferica  di
Napoli; 
  Visto  il  decreto  in  data  23  maggio  2016  di   autorizzazione
all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  periferica  di
Ancona; 
  Visto  il   decreto   in   data   31   gennaio   2018   di   revoca
dell'autorizzazione  all'attivazione  delle   sedi   periferiche   di
Cagliari   e   Siena,   dell'«Istituto   italiano   di   psicoterapia
relazionale»; 
  Vista l'istanza del  15  giugno  2020  con  la  quale  il  predetto
istituto ha comunicato la cessazione dell'attivita' formativa  presso
la sede periferica di Palermo; 
  Vista l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998,  secondo
cui la revoca e', comunque, disposta in caso  di  interruzione  o  di
cessazione dell'attivita' formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata  all'«Istituto
italiano di psicoterapia relazionale» l'abilitazione ad  istituire  e
ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella  sede
periferica di Palermo, adottata con decreto in data 1° marzo 2004. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina