IL DIRIGENTE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo unico delle  disposizioni
legislative e  regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico»  (di
seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera d) e
lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di  stabilita'
2015), nei quali sono  previste  le  norme  sostanziali  riguardanti:
l'istituzione e l'amministrazione del Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri  e  le  modalita'
per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli  detenuti
dal Fondo; 
  Visti, altresi', gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato  testo
unico,  recanti  le  norme  procedurali   relative   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di  Stato  riguardanti:  gli  utilizzi  del
Fondo;  gli  adempimenti  a  carico  della  Banca  d'Italia  e  degli
intermediari  incaricati;  il  contenuto  dell'incarico  alla   Banca
d'Italia e agli intermediari; le modalita' d'asta e  gli  adempimenti
successivi allo svolgimento dell'asta; 
  Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti
al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  sono  impiegati
nell'acquisto dei titoli di Stato  o  nel  rimborso  dei  titoli  che
vengono a scadere dal 1° gennaio 1995; 
  Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede  che  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in  ogni  anno
finanziario,  ad  emanare   decreti   cornice   che   consentano   al
Dipartimento del Tesoro, tra l'altro, di  procedere,  ai  fini  della
ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al  rimborso
anticipato dei titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020
(decreto cornice per l'anno finanziario 2021), emanato in  attuazione
del succitato art. 3 nel  quale  si  prevede,  tra  l'altro,  che  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo  vengano  disposte
dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega,
dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; 
  Vista la convenzione stipulata tra  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP  S.p.a.)  in
data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalita' per la
gestione del Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato,  ed  il
successivo decreto del Dipartimento del Tesoro  DT  n.  3513  del  19
gennaio 2015 con il quale e' stata  approvata  e  resa  esecutiva  la
convenzione stessa; 
  Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia
e delle finanze e  la  CDP  S.p.a.  in  data  20  dicembre  2019  che
stabilisce le condizioni e le modalita' per la gestione del  suddetto
Fondo ammortamento; 
  Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio
2020 con il quale e' approvata e resa esecutiva la convenzione  sopra
specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  CDP
S.p.a.; 
  Vista la propria  disposizione  DT  91169  del  19  novembre  2021,
trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della
predetta normativa, e'  stata  stabilita  un'operazione  di  rimborso
tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; 
  Vista la nota n. 1780003/21 del 15 dicembre 2021 con cui  la  Banca
d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP S.p.a. il  dettaglio
della predetta  operazione  di  rimborso  e  ha  comunicato  di  aver
provveduto  a  contabilizzare  a  debito   del   conto   «Fondo   per
l'ammortamento dei titoli  di  Stato»  l'importo  derivante  da  tale
operazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 52,  comma  1  del  menzionato  testo
unico, il quale prevede che con successivo  decreto  si  provvede  ad
accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente  ritirati
dal mercato; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1 del testo unico
citato nelle premesse, si accerta che in data  29  novembre  2021  e'
stata effettuata un'operazione di  rimborso  parziale  a  scadenza  a
valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento  dei  titoli
di Stato, per un valore nominale di euro 1.000.000.000,00 di  CTZ  30
ottobre 2019/29  novembre  2021  -  codice  ISIN  IT0005388928  -  in
scadenza per un totale di euro 15.198.189.000,00. 
  2. In data 29 novembre 2021,  giorno  fissato  per  il  regolamento
dell'operazione di cui al precedente comma, la consistenza del debito
e' ridotta dell'ammontare di euro  1.000.000.000,00  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato.  Al
capitolo di  spesa  corrispondente  -  n.  9537  -  Rimborso  di  CTZ
(Certificati del Tesoro Zero Coupon) - e'  apportata  la  conseguente
modifica. 
  3. Il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2021 
 
                                      Il dirigente generale: Iacovoni