IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4,
comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro - ANPAL;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77
del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle misure a
titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con l'ANPAL, di cui alla Missione M5, componente C1,
tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e
formazione», per quanto concerne in particolare l'adozione del
Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori
(GOL);
Considerato che all'adozione del Piano nuove competenze, di cui al
medesimo intervento del PNRR si procedera' con successivo decreto;
Visto l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo
denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la
riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al
finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari
di trattamenti di integrazione salariale per i quali e' programmata
una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento,
calcolata in un periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della
nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
Ritenuto di individuare i criteri e le modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo in parola con il presente decreto, considerato che
le finalita' previste sono pienamente riconducibili a quelle che si
adottano con il Programma GOL;
Acquisita in data 21 ottobre 2021 l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Programma GOL
1. E' adottato il Programma nazionale per la garanzia occupabilita'
dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», di cui all'allegato A,
parte integrante del presente decreto.
2. L'adozione del Programma GOL, ai sensi del comma 1, costituisce
parte del traguardo (milestone) di cui alla missione M5, componente
C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro
e formazione», del PNRR.
3. Sulla base delle indicazioni del Programma di cui al comma 1,
favorendo la consultazione delle parti sociali, le regioni e le
province autonome adottano un Piano regionale per l'attuazione di
GOL. Il Piano e' adottato dalla regione o provincia autonoma previa
valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte
dell'ANPAL, a cui e' inviato per l'esame entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro
trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.