IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare,
istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo
«Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare,
gli articoli 12 e 17;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare,
rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed
emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei
ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgano
dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso
decreto-legge;
Visti altresi' gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12, comma
1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare,
rispettivamente, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo
dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del
richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite
all'Agenzia, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito
regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in
godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta
dell'equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di
responsabilita' rivestito;
Visti i regolamenti recanti la disciplina del personale di Banca
d'Italia appartenente all'Area manageriale e alte professionalita' e
all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore
della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio
2016 e del 28 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di
cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della
Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;
Ritenuto di dare attuazione agli articoli 12 e 17 del
decreto-legge, dettando la disciplina del contingente di personale
addetto all'Agenzia, anche tenuto conto delle funzioni volte alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite
all'Agenzia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e in deroga, in particolare, al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, mediante un assetto coerente con la missione
istituzionale, che consenta di disporre della necessaria dinamicita'
e modularita', nonche' al fine di assicurarne un pronto avvio nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita';
Ritenuto pertanto necessario adottare un sistema di gestione del
personale analogo a quello previsto per i dipendenti di Banca
d'Italia, improntato ai criteri di flessibilita' e adattabilita',
tenuto anche conto delle specificita' dell'Agenzia e delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse
nazionale nello spazio cibernetico e delle caratteristiche di tale
ambito, connotato da particolare velocita' evolutiva ed esigenze di
rapida adattabilita';
Visto l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, che
consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche
tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio
dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita'
di dover procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto
disposto dall'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, al
rinquadramento di una prima aliquota di personale necessario per il
funzionamento dell'Agenzia;
Acquisiti i pareri delle Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio) e XI
(Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, delle
Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazione) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Personale di ruolo dell'Agenzia
1. Il personale di ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (di
seguito, «decreto-legge»), e' inquadrato nell'Area manageriale e alte
professionalita' e nell'Area operativa.
2. Nell'Area manageriale e alte professionalita', sovraordinata
all'Area operativa, e' inquadrato il personale appartenente ai
segmenti professionali di cui all'articolo 2.
3. Nell'Area operativa e' inquadrato il personale di cui
all'articolo 3.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, tutti i provvedimenti
concernenti le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i
trasferimenti e gli incarichi del personale di competenza del
Direttore generale sono sempre disposti dal Direttore generale,
sentito il Vice Direttore generale.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.
- Si riporta il testo degli artt. 12 e 17 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti
in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente
di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad
eventuali compensi accessori, economici del rapporto di
impiego del personale oggetto di negoziazione con le
rappresentanze del personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto
di revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o
ricercatori universitari confermati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il numero di posti previsti
dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella
misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un
massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata
nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese
per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei
provvedimenti adottati in materia di dotazione organica
dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.».
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di
accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere,
oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative
all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei
provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di
irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche'
delle funzioni relative all'attuazione e al controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle
notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
termini e le modalita':
a) per assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi,
in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi,
secondo opportune intese con le amministrazioni
interessate, per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto;
b) mediante opportune intese con le amministrazioni
interessate, nel rispetto delle specifiche norme
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
per il trasferimento dei beni strumentali e della
documentazione, anche di natura classificata, per
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la
corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
parte delle amministrazioni cedenti
5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel
decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dalle amministrazioni cedenti. A
decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo
all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi
alle funzioni trasferite.
6. In relazione al trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID
all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono,
altresi', i raccordi tra le due amministrazioni, per le
funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento
di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID,
d'intesa con la competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
7. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino
all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi
3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa
che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle
risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un
apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni
dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11,
commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
presente comma.
8. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore
generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della
dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
12, comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale
impiegato nell'ambito delle attivita' relative allo
svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con
modalita' da definire mediante intese con lo stesso
Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di
personale appartenenti al Ministero dello sviluppo
economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre
pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, per
un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta
per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate mediante intese con le rispettive
amministrazioni di appartenenza.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma
8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1,
prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento,
nella misura massima del 50 per cento della dotazione
organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del
presente articolo e del personale di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica
amministrazione, nel contingente di personale addetto
all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano
conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti
durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche'
delle competenze possedute e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche
posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), e'
inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di
cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure
selettive di cui al presente comma, relative al personale
di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei
sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
30 giugno 2022.
10. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma
1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione
che da' conto dello stato di attuazione, al 30 settembre
2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche
al fine di formulare eventuali proposte in materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e del
COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi
schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
dei relativi provvedimenti.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 2 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri
sono attribuite in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale
delle politiche di cybersicurezza;
b) l'adozione della strategia nazionale di
cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;
c) la nomina e la revoca del direttore generale e
del vice direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al
comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia
nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per
la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica (COPASIR), di cui all' articolo 30 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari
competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c),
del presente articolo.».
«Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). -
1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel
campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, denominata ai fini del presente decreto
«Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente
decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono
dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al
presente decreto.
3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra
soggetti appartenenti a una delle categorie di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in possesso di una documentata esperienza di elevato
livello nella gestione di processi di innovazione. Gli
incarichi del direttore generale e del vice direttore
generale hanno la durata massima di quattro anni e sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata
complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore
generale dell'Agenzia e' il diretto referente del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'
delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e
funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il
direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal presente
decreto e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista
dallo stesso.
5. L'Agenzia puo' richiedere, anche sulla base di
apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di
precipua competenza, la collaborazione di altri organi
dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate,
delle forze di polizia o di enti pubblici per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
puo' chiedere l'audizione del direttore generale
dell'Agenzia su questioni di propria competenza.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera a)
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito
regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
fino ad un numero massimo di otto uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
2. - 3. Omissis.».