IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   recante:   «Nuovo   codice   della   strada»,   e   successive
modificazioni, di seguito codice della strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  che   disciplina   le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli; 
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t; 
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  codice  della
strada; 
  Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al
trasporto  sia  degli  addetti  al  controllo  su  strada  sia  delle
autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali
limitazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020 con la quale e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti  virali  trasmissibili,  prorogato  con
deliberazioni del Consiglio dei ministri 29 luglio  2020,  7  ottobre
2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e, da ultimo con  deliberazione
del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto, da ultimo, il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  12  ottobre  2021,  recante  «Modifiche  al   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021,  recante:
"Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, recante 'Misure urgenti per la  graduale  ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19'"»; 
  Visto, da ultimo, il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 ottobre 2021, recante  «Adozione  delle  linee  guida  in
materia   di   condotta   delle   pubbliche    amministrazioni    per
l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di  possesso  e
di esibizione  della  certificazione  verde  COVID-19  da  parte  del
personale»; 
  Visti i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238,  14  gennaio
2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo  2021,  n.  12,  23  marzo
2021, n. 100 e, 2 aprile 2021, n.  127  recanti  la  sospensione  del
calendario dei divieti di circolazione di cui all'art. 2 del  decreto
ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10,  17,
24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo, 2, 3,
4, 5, 6 11, 18 e 25 aprile 2021; 
  Preso atto della necessita'  di  adottare  il  decreto  recante  le
direttive in materia di divieti di  circolazione,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle  relative
disposizioni attuative; 
  Considerato  che  l'evolversi   della   situazione   epidemiologica
potrebbe richiedere l'adozione di ulteriori provvedimenti di  proroga
dello stato di emergenza oltre il termine del 31 dicembre 2021; 
  Considerato che la  particolare  situazione  emergenziale  in  atto
potrebbe richiedere la sospensione dei divieti  di  circolazione  dei
mezzi pesanti, disposti nel presente  decreto,  nel  corso  dell'anno
2022; 
  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale  e
l'autotrasporto prot. n. 8326 del 7 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  codice
della strada,  disciplina  i  divieti  di  circolazione  dei  veicoli
adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2022 particolarmente critici  per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 
  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del
codice della strada, nonche' alle macchine agricole di  cui  all'art.
57 del medesimo codice. 
  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'
ai  veicoli  eccezionali   ed   ai   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in
possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del  codice
della strada. 
  4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano  a
condizione che l'arrivo dall'estero  o  al  porto  si  verifichi  nel
giorno di divieto. 
  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le
esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada. 
  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 
  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di
massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.