IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  di  seguito  denominato
«decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n.  633  del
1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per  le  cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di  detrazione  forfettizzata
dell'imposta  sul  valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di  prodotti,  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di  concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro  della
marina mercantile, il 12 maggio  1992  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha
stabilito nuove percentuali  di  compensazione  per  le  cessioni  di
prodotti agricoli e ittici compresi nella  tabella  A,  parte  prima,
allegata al decreto n. 633 del 1972; 
  Visto l'art. 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del 31 dicembre 2018,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  adottare
entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34,  comma  1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  le
percentuali di compensazione di cui al medesimo  art.  34,  comma  1,
applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite
massimo di spesa di un milione di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana il  23  febbraio  2021,  che  ha  stabilito
l'innalzamento al 6,4 per cento della  percentuale  di  compensazione
applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso  quello
tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020; 
  Considerato che, al fine di rispettare,  per  il  2021,  il  limite
massimo  di  spesa  di   un   milione   di   euro   annui   derivanti
dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il  legno  e
la legna da ardere, le percentuali elevate al 6,4 per  cento  con  il
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della  Repubblica  italiana  il  23  febbraio  2021,  possono  essere
applicate anche nell'anno 2021; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Proroga di talune percentuali di compensazione 
 
  1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34  del  decreto
n. 633 del 1972, e successive modificazioni, gia'  stabilite  con  il
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emanato  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, il 5 febbraio  2021,  per  l'anno  2020,  per  i  seguenti
prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto n. 633  del  1972, sono  confermate  per
l'anno 2021 nelle seguenti misure: 
    prodotti di cui al numero  43)  «legna  da  ardere  in  tondelli,
ceppi, ramaglie o fascine; cascami di  legno  compresa  la  segatura»
(v.d.      44.01)       ............................................ 
................6,4 per cento; 
    prodotti di cui al numero  45)  «legno  semplicemente  squadrato,
escluso      il      legno       tropicale»       (v.d.       44.04):
.....................................................................
......6,4 per cento.