IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato
«decreto n. 633 del 1972»;
Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del
1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata
dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della
marina mercantile, il 12 maggio 1992 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha
stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di
prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata al decreto n. 633 del 1972;
Visto l'art. 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 31 dicembre 2018, che prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare
entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le
percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1,
applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite
massimo di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno
2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il 23 febbraio 2021, che ha stabilito
l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione
applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello
tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020;
Considerato che, al fine di rispettare, per il 2021, il limite
massimo di spesa di un milione di euro annui derivanti
dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e
la legna da ardere, le percentuali elevate al 6,4 per cento con il
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, il 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il 23 febbraio 2021, possono essere
applicate anche nell'anno 2021;
Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Art. 1
Proroga di talune percentuali di compensazione
1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto
n. 633 del 1972, e successive modificazioni, gia' stabilite con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, il 5 febbraio 2021, per l'anno 2020, per i seguenti
prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono confermate per
l'anno 2021 nelle seguenti misure:
prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli,
ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura»
(v.d. 44.01) ............................................
................6,4 per cento;
prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato,
escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04):
.....................................................................
......6,4 per cento.