IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la nota STDG P 151210  del  24  dicembre  2021,  con  cui  il
direttore generale pro tempore, dott. Nicola Magrini, ha delegato  il
dott. Giuseppe Traversa, dirigente di seconda  fascia  dell'AIFA,  ai
sensi dell'art. 10, comma 4, decreto ministeriale 20 settembre  2004,
n. 245, a sostituirlo temporaneamente nell'esercizio delle  ordinarie
funzioni per le giornate del 27 e 28 dicembre 2021; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, ai sensi del
quale «In  caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015,  recante
«Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace  azione  di
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.  1  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Legge  di  stabilita'   2013)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e,
in particolare, l'art. 1, comma 4; 
  Tenuto conto del parere reso  da  EMA  in  data  19  novembre  2021
nell'ambito della procedura ai sensi dell'art. 5(3)  del  regolamento
EC  n.  726/2004  recante  «Conditions   of   use,   conditions   for
distribution  and  patients  targeted  and  conditions   for   safety
monitoring  addressed  to  Member  States  for  unauthorised  product
Lagevrio (molnupiravir) available for use»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  26  novembre  2021,
recante  «Autorizzazione  alla   temporanea   distribuzione   farmaci
antivirali  molnupiravir  e  paxlovid.»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 2021, n. 295, con cui e' stata autorizzata,
nelle  more   del   perfezionamento   delle   procedure   finalizzate
all'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,   la   temporanea
distribuzione del  medicinale  molnupiravir  per  il  trattamento  di
COVID-19, privo di una autorizzazione all'immissione in commercio nel
territorio europeo e nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Ministro  della  salute
succitato,  ai  sensi  del  quale  «Con   successivi   provvedimenti,
l'Agenzia italiana  del  farmaco  definisce  modalita'  e  condizioni
d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda
informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra,  ai
sensi  del  quale  «L'Agenzia  italiana  del  farmaco  istituisce  un
registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio  dell'impiego
dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione  dei
dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro  della
salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca
immediata del presente decreto»; 
  Considerato  il  parere   della   Commissione   tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 22 dicembre 2021,  che
ha rilevato che il farmaco «Lagevrio» (molnupiravir) puo' essere reso
disponibile per il trattamento  di  pazienti  non  ospedalizzati  per
COVID-19 con malattia lieve-moderata di recente  insorgenza  (massimo
cinque  giorni)  e   con   condizioni   cliniche   concomitanti   che
rappresentino  specifici  fattori  di  rischio  per  lo  sviluppo  di
COVID-19 grave; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modalita' e condizioni di impiego 
 
  1.  L'antivirale  molnupiravir  (LAGEVRIO),  prodotto  dall'azienda
Merck Sharp & Dohme B.V.,  e'  impiegato  per  il  trattamento  della
malattia da coronavirus  2019  (COVID-19)  nei  pazienti  adulti  non
ospedalizzati per COVID-19 con  malattia  lieve-moderata  di  recente
insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti  che  rappresentino
specifici fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 grave. 
  2. L'antivirale di cui al comma 1 e' impiegato nel  rispetto  delle
seguenti modalita': 
    a) la selezione del paziente e' affidata ai  medici  di  medicina
generale, ai medici delle USCA(R)  e,  in  generale,  ai  medici  che
abbiano l'opportunita' di entrare in contatto con pazienti affetti da
COVID di  recente  insorgenza  e  con  sintomi  lievi-moderati  e  di
indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare la
prescrizione con compilazione  del  registro  di  monitoraggio  e  la
distribuzione del farmaco che deve avvenire nel rispetto dei  criteri
fissati dalla CTS,  e  indicati  nell'ambito  del  registro,  di  cui
all'art. 2; 
    b)  la  prescrivibilita'  del  prodotto  e'  limitata  ai  medici
operanti nell'ambito delle strutture identificate dalle  regioni  per
la somministrazione; 
    c)  la  prescrizione  ed  il  trattamento  devono  garantire   la
somministrazione del prodotto il piu' precocemente possibile rispetto
all'insorgenza dei sintomi, e comunque  non  oltre  i  cinque  giorni
dall'inizio degli stessi; 
    d) gli operatori sanitari nella gestione del trattamento  tengono
conto  delle  informazioni  riportate  negli  allegati  1  e  2,  che
costituiscono parte integrante della presente determina. 
  3.  La  definizione  del  percorso  attraverso  il  quale   vengono
identificati i pazienti  eleggibili  al  trattamento  e'  rimessa  ai
provvedimenti delle regioni e delle province autonome.