IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo
4;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'articolo
2;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare
l'articolo 2, comma 1 e comma 5;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare
l'articolo 2, comma 2, lettere f) e h), l'articolo 5, comma 5,
l'articolo 18, comma 5, e l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'articolo 1, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, e in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e);
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n.
45;
Considerati gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della
qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati
dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;
Considerati i Principi per una formazione dottorale innovativa
adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility,
attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno
2011;
Considerato il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con
delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18;
Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato
alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del
Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della
Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;
Vista la proposta di revisione del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n.
45, formulata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, approvata dalla medesima Agenzia con
delibera del 14 gennaio 2021, n. 4, e trasmessa con nota del 15
gennaio 2021, prot. n. 200;
Vista la richiesta di parere inviata al Garante per la protezione
dei dati personali con nota del 9 settembre 2021, prot. n. 1136, e
integrata con nota dell'8 ottobre 2021, prot. n. 1208, ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 del
Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 154, comma 5,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione
della disciplina di accreditamento dei corsi e delle sedi di
dottorato, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle universita' e
degli enti di ricerca, e' finalizzato ad aggiornare i criteri e i
requisiti di accreditamento sulla scorta delle interpretazioni
applicative maturate nel periodo successivo all'adozione del citato
decreto n. 45 del 2013, ad allinearli agli standard internazionali, e
a renderli funzionali agli obiettivi specifici della Missione 4,
Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle
Priorita' di sistema del Piano nazionale della ricerca;
Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di un nuovo
regolamento recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati;
Visto il parere n. 375 reso dal Garante per la protezione dei dati
personali nell'adunanza del 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota del
25 ottobre 2021, prot. 53479;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 14201 del 10 dicembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per
esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati,
attivita' di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini
dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e
dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli
indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia
programmi di ricerca ovvero di innovazione;
b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e
processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel
sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito
delle libere professioni;
c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze
scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo
sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi
Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualita'.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei
«Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede
europea, la formazione dottorale:
a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la
formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonche'
l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite
procedure di revisione tra pari;
b) e' svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e
criticamente stimolante, nel quale il dottorando puo' acquisire
autonomia e responsabilita' utili al successivo percorso
professionale;
c) promuove opportunita' di formazione interdisciplinare,
multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non
accademici, quali il settore industriale, della pubblica
amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il
coinvolgimento di esperti del settore nelle attivita' formative;
d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e
internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati
congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il
progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilita'
all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da
agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito
scientifico e professionale;
f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della
qualita', distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo
della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualita'
dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e
responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del
titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
4. Il presente regolamento individua:
a) i soggetti che possono richiedere l'accreditamento dei corsi e
delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti;
b) le modalita' e i criteri di accreditamento dei corsi di
dottorato e delle relative sedi;
c) le condizioni che determinano la revoca dell'accreditamento
nonche' le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi
formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale;
d) le modalita' di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e
doveri dei dottorandi;
e) i criteri e le regole generali per l'istituzione e il
funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti di
dottorato delle universita';
f) le modalita' di finanziamento dei corsi di dottorato e di
raccolta dei dati relativi alle attivita' svolte durante i corsi.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riportano i commi sesto degli articoli 33 e 117
della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298:
«Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
«La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.».
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210
(«Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo.»), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155:
«Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di
idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di
universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche'
alle borse di studio conferite dalle universita' per
attivita' di ricerca post-laurea si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30
novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono
determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra
gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di
borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per
attivita' di ricerca post-laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun
corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di
studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per
attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli
altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.».
- Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n.
476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di
ricerca nelle Universita'.»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.».
- La legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia
di borse di studio universitarie), e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291.
- Si riportano i commi 1 e 5 dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati.»), pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. - 4. (Omissis).
5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di
studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il
possesso.
6. - 9. (Omissis).».
- Si riportano il comma 2, lett. f) e h) dell'art. 2,
il comma 5 dell'art. 5, il comma 5 dell'art. 18 e l'art. 19
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario.»),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10,
S.O. n. 11:
«2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso
termine di cui al comma 1, le universita' statali
modificano, altresi', i propri statuti in tema di
articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:
a) - e) (omissis);
f) istituzione di un organo deliberante delle
strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto
dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una
rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura
complessivamente non superiore al 10 per cento dei
componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i
coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
responsabili delle attivita' assistenziali di competenza
della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni
di presidente dell'organo ad un professore ordinario
afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero
nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui
alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) (Omissis);
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli
studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e
q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;»
«5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.»
«5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'art. 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
a tempo indeterminato presso le universita' purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali
amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.»
«Art. 19 (Disposizioni in materia di dottorato di
ricerca). - 1. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.
210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I corsi di dottorato di ricerca sono
istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4";
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: "comunque non inferiore alla meta'
dei dottorandi" sono soppresse;
2) dopo le parole: "borse di studio da assegnare"
sono inserite le seguenti: "e dei contratti di
apprendistato di cui all'art. 50 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da
stipulare";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del
corso di specializzazione medica e del corso di dottorato
di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e'
abbreviato con le diciture: 'Dott. Ric'. ovvero 'Ph. D.'".
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera
b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo
comma 1 del presente articolo.
3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "e' collocato
a domanda" sono inserite le seguenti: ", compatibilmente
con le esigenze dell'amministrazione,";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non
hanno diritto al congedo straordinario, con o senza
assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito
il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti
che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un
anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data
di entrata in vigore della presente disposizione sono
mantenuti".»
- Si riporta il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12, («Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'universita' e della ricerca.»), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. Sono
istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente
soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca.»
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
(«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»), e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2021, n. 188, S.O. n. 28.
- Si riporta l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, («Regolamento recante
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con
decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A
tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM,
in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e
del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e
del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale
fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino
ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati
e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico.
- Si riporta il comma 1, lettere b) ed e), dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, («Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109:
Art. 3 (Attivita', criteri e metodi). - 1. L'Agenzia
svolge le seguenti attivita':
a) (omissis)
b) definisce criteri e metodologie per la
valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili,
delle strutture dell'universita' e degli enti di ricerca, e
dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati
di ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il
contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
c) - d) (Omissis.)
e) elabora e propone al Ministro i requisiti
quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane,
infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza
dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai
fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero
soppressione di universita' o di sedi distaccate di
universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la
chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio
universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
universitari e le scuole di specializzazione;»
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013, n. 45, («Regolamento recante modalita' di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati.»), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104.
- Il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2021, n. 18.
- Il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, 2ª Serie
Speciale - Unione Europea n. 31.
- Il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
del 27 aprile 2016, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 2016, 2ª Serie Speciale - Unione Europea, n. 50,
-
-
- Si riporta il comma 5 dell'art. 154 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di
protezione dei dati personali») pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123:
«5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine puo' essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.».