IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8  settembre  2021  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra  citato,
mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche
diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista  costituente
l'allegato 1 relativa ai farmaci con uso consolidato sulla  base  dei
dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori  solidi
nell'adulto; 
  Considerati  i  dati  a  supporto  relativi  al   trattamento   con
gemcitabina, in  monoterapia  o  in  combinazione  con  cisplatino  o
carboplatino, dei pazienti  affetti  da  tumore  del  polmone  non  a
piccole  cellule  (NSCLC)  localmente  avanzato  o  metastatico,   in
progressione dopo una prima linea di trattamento; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 1, 2 e 3 dicembre 2021 - Stralcio verbale n. 57; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 20 dicembre 2021 n. 68 - punto n. 2; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione a carico del Servizio
sanitario nazionale del medicinale «Gemcitabina» per il  trattamento,
in monoterapia o in combinazione con cisplatino  o  carboplatino,  di
pazienti con diagnosi istologica di tumore del polmone non a  piccole
cellule (NSCLC) localmente avanzato o  metastatico,  in  progressione
dopo una prima linea di trattamento; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere
impiegati per una o piu' indicazioni diverse da  quelle  autorizzate,
nella lista costituente l'allegato 1 relativa all'uso  consolidato  -
sulla base dei dati della letteratura scientifica - di farmaci per il
trattamento  dei  tumori  solidi  nell'adulto  per  indicazioni,   e'
inserito  il  medicinale  Gemcitabina  per  la  seguente  indicazione
terapeutica:  trattamento,  in  monoterapia  o  in  combinazione  con
cisplatino o carboplatino, del  tumore  del  polmone  non  a  piccole
cellule (NSCLC) localmente avanzato o  metastatico,  in  progressione
dopo una prima linea di trattamento;