IL DIRIGENTE 
                    dell'Area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8  settembre  2021  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4-bis , ai sensi del quale «anche se  sussista  altra
alternativa  terapeutica  nell'ambito  dei  medicinali   autorizzati,
previa valutazione dell'Agenzia italiana  del  farmaco  (AIFA),  sono
inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione  a
carico del Servizio sanitario nazionale,  i  medicinali  che  possono
essere utilizzati per un'indicazione terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a  ricerche
condotte nell'ambito della comunita' medico-scientifica  nazionale  e
internazionale, secondo parametri di economicita'  e  appropriatezza.
In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio  a  tutela
della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente  le  necessarie
determinazioni»; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996 n. 648, istituito con il provvedimento della CUF  sopra  citato,
mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche
diverse da quelle autorizzate, contenente le  liste  costituenti  gli
allegati 1, 2 e  3,  relative  rispettivamente  ai  farmaci  con  uso
consolidato sulla base dei dati  della  letteratura  scientifica  nel
trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori
pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche; 
  Vista la determina AIFA del 25 giugno 2020,  n.  70968,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  167  del  4  luglio  2020,  riguardante
l'inserimento del medicinale  «Fibrinogeno»  (Riastap)  nel  suddetto
elenco per il trattamento delle diatesi  emorragiche  da  carenza  di
fibrinogeno acquisita; 
  Vista la determina AAM/AIC n. 118 del 14 settembre 2020, pubblicata
per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25  settembre  2020,
di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per  uso
umano «Fibryga» (fibrinogeno umano) per trattamento del sanguinamento
e  profilassi  perioperatoria  in  pazienti   affetti   da   ipo-   o
afibrinogenemia congenita  con  tendenza  al  sanguinamento,  e  come
terapia  complementare  alla  gestione   di   emorragie   gravi   non
controllate durante un intervento chirurgico in pazienti  affetti  da
ipofibrinogenemia acquisita; 
  Tenuto conto del parere del Centro nazionale  sangue  dell'Istituto
superiore di sanita', rilasciato in data 22 luglio 2021  e  acquisito
con prot. AIFA n. 0090157-22 luglio 2021; 
  Considerata la sussistenza del vantaggio economico in relazione  al
medicinale  «Riastap»  rispetto  agli  altri  prodotti   di   origine
commerciale contenenti fibrinogeno; 
  Ritenuti, pertanto,  integrati  i  presupposti  di  economicita'  e
appropriatezza  previsti  dal  richiamato  art.   1,   comma   4-bis,
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 7, 8, 9 e 10 settembre 2021 - Stralcio verbale n. 52,  e
nelle riunioni del 1°, 2 e 3 dicembre 2021 - Stralcio verbale n. 57; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 20 dicembre 2021 n. 68 - punto n. 4; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare la determina AIFA del  25  giugno
2020, n. 70968 relativa all'inserimento del medicinale  «Fibrinogeno»
(Riastap) nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  della
legge 23 dicembre 1996, n.  648  per  il  trattamento  delle  diatesi
emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale FIBRINOGENO (Riastap) e'  mantenuto  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella lista costituente l'allegato 3, relativa  all'uso  consolidato,
sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per  il
trattamento  delle  neoplasie  e  patologie  ematologiche,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il
trattamento delle  diatesi  emorragiche  da  carenza  di  fibrinogeno
acquisita.