La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e finalita' della delega 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro venti mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  2,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti
in materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38
della  Costituzione  e  in  conformita'   alle   disposizioni   della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita' e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York  il
13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3  marzo  2009,  n.
18, alla Strategia  per  i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030,  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2021) 101 final,  del  3  marzo  2021,  e  alla  risoluzione  del
Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone
con disabilita', al fine di garantire alla persona con disabilita' di
ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente  e  agevole  che
consenta il pieno  esercizio  dei  suoi  diritti  civili  e  sociali,
compresi il diritto alla vita indipendente e  alla  piena  inclusione
sociale e lavorativa, nonche' l'effettivo e pieno accesso al  sistema
dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti
e di ogni altra relativa agevolazione, e  di  promuovere  l'autonomia
della persona con disabilita'  e  il  suo  vivere  su  base  di  pari
opportunita'  con  gli  altri,   nel   rispetto   dei   principi   di
autodeterminazione e di non discriminazione. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri  Ministri
eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali  decreti.  Gli
schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per  l'espressione
del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere.  I
medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perche' su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti  per
materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili  di
carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque  adottati.  In  mancanza  dell'intesa  nel  termine  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  il
Consiglio dei ministri delibera, approvando  una  relazione,  che  e'
trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi
per cui l'intesa non e'  stata  raggiunta.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni che precedono il termine finale per  l'esercizio  della
delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  novanta
giorni. Il Governo, qualora, a seguito  dell'espressione  dei  pareri
parlamentari, non  intenda  conformarsi  all'intesa  raggiunta  nella
Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa  Conferenza
unificata una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
motivazioni della difformita' dall'intesa.  La  Conferenza  unificata
assume le conseguenti determinazioni entro  il  termine  di  quindici
giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i
decreti possono essere comunque adottati. Qualora,  anche  a  seguito
delle determinazioni della Conferenza unificata  di  cui  al  periodo
precedente,  il   Governo   non   intenda   conformarsi   ai   pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  si
esprimono entro il termine di dieci giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni egli enti
locali e si avvale del  supporto  dell'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita'. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1,  possono  essere
adottati  decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  previsti
dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2. 
  5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma   1   intervengono,
progressivamente nei limiti delle risorse disponibili,  ivi  comprese
quelle del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  nei
seguenti ambiti: 
    a) definizione della condizione di disabilita' nonche' revisione,
riordino e semplificazione della normativa di settore; 
    b) accertamento della condizione di disabilita' e  revisione  dei
suoi processi valutativi di base; 
    c) valutazione multidimensionale della disabilita', realizzazione
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; 
    d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; 
    e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione
e accessibilita'; 
    f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilita'; 
    g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche  in  favore  delle
persone con disabilita', istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
    h) disposizioni finali e transitorie. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          marzo 2009, n. 61. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».