L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al  fine  di
assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE  n.  141/1999,
ha istituito un apposito gruppo  di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E; 
  Vista la delibera  CIPE  n.  89  del  4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni
e degli altri organismi  titolari  degli  interventi,  delle  risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014 che istituisce  un  programma  per  la
promozione  di  azioni  nel  settore  della  tutela  degli  interessi
finanziari dell'Unione europea (programma Hercule  III)  2014-2020  e
che abroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto il  «Grant  agreement»  n.  878558  sottoscritto  in  data  7
novembre 2019 tra la Commissione europea -  Ufficio  europeo  per  la
lotta antifrode (OLAF) e il Ministero dell'economia e  delle  finanze
il progetto «Piattaforma integrata anti frode (PIAF-IT)», nell'ambito
del suddetto Programma «Hercule III»; 
  Visto l'amendment n. AMD-878558-2 al suddetto  Grant  agreement  n.
878558, sottoscritto in data 4 agosto 2021 tra la Commissione europea
- Ufficio europeo per  la  lotta  antifrode  (OLAF)  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  che  ha  previsto,  tra  l'altro,  la
proroga della durata del progetto da diciotto a venticinque mesi, con
scadenza, pertanto, al 31 dicembre 2021; 
  Considerato che detto progetto ha  un  costo  complessivo  di  euro
627.090,00,  alla  cui  copertura  finanziaria  concorrono   l'Unione
europea per il 80 per cento e l'Italia per il restante 20 per cento; 
  Vista la nota n. 90341  del  3  dicembre  2021,  con  la  quale  il
suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo  di  rotazione  di
cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere
a carico dell'Italia, pari ad euro 125.418,00, a fronte di contributi
comunitari di euro 501.672,00; 
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tale  fabbisogno  alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87 e che il  suddetto
progetto e' stato  censito  sul  Sistema  finanziario  IGRUE,  codice
PIAF-IT IGIT; 
  Viste le risultanze del gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del  9
dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai  sensi  dell'art.  87,
commi  1  e  2  del  decreto-legge   n.   18/2020,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  dell'art.  263  del
decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020,  n.  77,  nonche'  del  decreto-legge  105/2021  che  ha
prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto  «Piattaforma
integrata  anti  frode  (PIAF-IT)»,  a  titolarita'   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, e' pari ad euro 125.418,00. 
  2. Il Fondo di rotazione  procede  al  trasferimento  del  suddetto
importo di euro 125.418,00 sulla base  delle  richieste  di  rimborso
informatizzate inoltrate dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in  coerenza  con  le  procedure  di  pagamento   previste   per   le
corrispondenti risorse dell'Unione europea  all'art.  16  del  citato
Grant agreement n. 878558. 
  3. Il suddetto Ministero  effettua  i  controlli  di  competenza  e
verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano  utilizzati
entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria e nazionale vigente. 
  4.  In  caso  di  restituzione,  a  qualunque  titolo,  di  risorse
comunitarie alla Commissione europea, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze si attiva per la restituzione  al  Fondo  di  rotazione
della corrispondente quota nazionale gia' erogata. 
  5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero  trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  I.G.R.U.E.  la
situazione  finale  sull'utilizzo   delle   risorse   comunitarie   e
nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla  Commissione
europea  e  delle  eventuali   somme   da   disimpegnare   a   valere
sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di  cui
al punto 1 del presente decreto. 
  6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2021 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1713