LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «TUF»); 
  Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 1, del TUF, ai  sensi
del quale «la Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti
designate ai sensi dell'art. 4, numero 8), del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che  il
medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di  PRIIP
e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP,
anche  mediante  i  rispettivi  poteri  di  vigilanza,  d'indagine  e
sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni  e  conformemente  a
quanto disposto dal presente articolo»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 2-bis,  del  TUF,  ai
sensi  del  quale  la  Consob,  in  conformita'   alle   attribuzioni
individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i  poteri  di
vigilanza e di indagine di cui alla parte II del TUF; 
  Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, lettera a), del  TUF,
contenuto nella parte II, titolo I, capo I, ai  sensi  del  quale  la
Consob puo', nell'ambito delle sue competenze, «chiedere  a  chiunque
la comunicazione di dati e  notizie  e  la  trasmissione  di  atti  e
documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti,  che
possano  essere  pertinenti  ai  fini  dell'esercizio  della  propria
funzione di vigilanza»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 5, del  TUF,  che  ha
delegato la Consob  ad  adottare  con  proprio  regolamento,  sentita
l'IVASS,  «le  disposizioni  attuative  del  comma  2,   individuando
altresi', a fini di vigilanza,  modalita'  di  accesso  ai  documenti
contenenti  le  informazioni  chiave  prima   che   i   PRIIP   siano
commercializzati  in   Italia,   tenendo   conto   dell'esigenza   di
contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformita' agli
atti delegati e alle  norme  tecniche  di  regolamentazione  adottate
dalla  Commissione  europea  ai  sensi  del   regolamento   (UE)   n.
1286/2014»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2017/653  della  Commissione,
dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  documenti  contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al  dettaglio  e
assicurativi   preassemblati    stabilendo    norme    tecniche    di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il  contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave e le  condizioni  per  adempiere  l'obbligo  di  fornire  tali
documenti; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «regolamento emittenti»); 
  Vista la delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, con la quale sono
state adottate le modifiche del regolamento emittenti, in materia  di
modalita' di accesso ai documenti contenenti le  informazioni  chiave
(KID) per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e  assicurativi
preassemblati (PRIIPs); 
  Vista la delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640, con la quale sono
state adottate le disposizioni concernenti gli  obblighi  di  rendere
accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati  relativi  ai
prodotti d'investimento al  dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
(«PRIIPs») da parte degli ideatori di PRIIPs; 
  Viste  le  «Istruzioni  operative  sull'accesso  ai  KID  PRIIPs  e
relative informazioni», pubblicate sul sito internet della Consob; 
  Ritenuto  opportuno  accogliere  le  richieste  di   concedere   un
ulteriore e limitato periodo transitorio, in continuita'  con  quanto
gia' previsto all'art. 2, comma 2, della  delibera  del  15  dicembre
2020, n. 21639, pervenute da alcune associazioni rappresentative  dei
soggetti  vigilati  e  da  alcuni  soggetti  vigilati,  al  fine   di
permettere il completamento delle implementazioni tecniche necessarie
a conformarsi al nuovo regime previsto con riferimento alle modalita'
di accesso da parte della Consob ai KID dei PRIIPs; 
  Ritenuto, altresi', opportuno riconoscere un ulteriore  e  limitato
periodo transitorio, in continuita' con quanto gia' previsto all'art.
3, commi 1 e 2, della delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640, tenuto
conto della connessione degli obblighi previsti dalla citata delibera
n. 21640 con quelli previsti dalla delibera del 15 dicembre 2020,  n.
21639; 
  Considerato opportuno favorire un passaggio ordinato e uniforme  al
nuovo regime da parte di tutta l'industria; 
  Considerata la necessita' per la Consob, ai  fini  di  un  efficace
espletamento delle funzioni  di  vigilanza  alla  medesima  conferite
dall'art. 4-sexies del TUF, di disporre di dati strutturati  relativi
ai PRIIPs commercializzati in Italia; 
  Sentita l'IVASS, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, con
riferimento alla modifica apportata alla  delibera  del  15  dicembre
2020, n. 21639; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, relativa alle
  «Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, in
  materia  di  modalita'  di  accesso  ai  documenti  contenenti   le
  informazioni  chiave  (KID)  per  i  prodotti   d'investimento   al
  dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)» 
 
  1. All'art. 2, comma 2, della delibera del  15  dicembre  2020,  n.
21639, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole  «28
febbraio 2022».