Estratto determina AAM/A.I.C. n. 202 del 17 dicembre 2021 
 
    Procedura europea: n. DK/H/2932/001/E/001. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLINDAX,  nella
forma e confezione,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare  A.I.C:  Farmitalia  industria  chimico   farmaceutica
S.r.l., Con sede legale e domicilio fiscale in  Catania  (CT),  viale
Alcide De Gasperi, 165/B, cap 95127, Italia; 
      confezione: «100 mg ovuli» 3 ovuli in strip Pvc-Pe - A.I.C.  n.
049722010 (in base 10) 1HFDNU (in base 32); 
      forma farmaceutica: ovuli; 
      validita' prodotto: trentasei mesi; 
      condizioni  particolari  per  la  conservazione:  conservare  a
temperatura inferiore a 30°C; 
      composizione: ogni ovulo contiene: 
        principio attivo: 
          clindamicina fosfato equivalente a clindamicina 100 mg; 
        eccipienti: 
          gliceridi semisintetici solidi. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Help S.A. - Pedini Ioanninon, 45500 Ioannin, Grecia; 
      Lavipharm S.A. - Agias Marinas str.  P.O.  59,  19002  Paiania,
Attiki, Grecia; 
      Qualimetrix S.A. - 579 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi,  15343
Atene, Grecia. 
    Indicazioni  terapeutiche:   «Clindax»   e'   indicato   per   il
trattamento delle  vaginosi  batteriche  (in  passato  indicate  come
vaginiti  da   haemophilus,   vaginiti   da   gardnerella,   vaginiti
aspecifiche, vaginiti da corynebacterium o vaginosi da anaerobi). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «100 mg ovuli» 3 ovuli in strip Pvc-Pe  -  A.I.C.  n.
049722010  (in  base  10)  1HFDNU  (in   base   32)   -   classe   di
rimborsabilita': «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «100 mg ovuli» 3 ovuli in strip Pvc-Pe  -  A.I.C.  n.
049722010 (in base 10) 1HFDNU (in base 32). 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto disposto dall'articolo  14  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.