IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020
(«decreto  cornice»  per  l'anno  finanziario   2021),   emanato   in
attuazione dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni  di  cui  al  decreto  ministeriale
sopraindicato; 
  Visto  il  decreto  n.  66608  del  28  luglio  2021  («decreto  di
massima»),   che   disciplina,   in    maniera    continuativa,    le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli  di  Stato  da
emettere,  tramite  asta,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, ed ai sensi dei
«decreti cornice»  emanati  di  anno  in  anno  in  attuazione  della
medesima disposizione legislativa; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   modificare   l'importo   percentuale
spettante  di  diritto  a  ciascun   specialista   nel   collocamento
supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, prevista dall'art.
14, primo e secondo comma del «decreto di massima» nel modo seguente: 
    per un importo pari al 22,50 anziche' 25 per cento (per  i  nuovi
titoli) o al 7,50 anziche' 10 per cento (per le  tranche  successive)
dell'ammontare  nominale  massimo  offerto   nell'asta   «ordinaria»,
l'ammontare attribuito e' uguale al rapporto fra il valore dei titoli
di cui lo «Specialista» e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre
aste «ordinarie» dei titoli della medesima tipologia e durata, ed  il
totale  complessivamente  assegnato,  nelle   medesime   aste,   agli
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare;  nelle
predette aste e'  compresa  quella  «ordinaria»  relativa  ai  titoli
stessi, e sono escluse quelle relative  ad  eventuali  operazioni  di
concambio nonche' quelle relative ad eventuali emissioni  contestuali
di titoli di pari durata; 
    per un importo ulteriore  pari  al  7,50  anziche'  5  per  cento
dell'ammontare  nominale  massimo  offerto  nell'asta  ordinaria,  e'
attribuito in base alla valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della
performance   relativa   agli   «Specialisti»   medesimi,    rilevata
trimestralmente sulle sedi di negoziazione  all'ingrosso  selezionate
ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre  2009;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli «Specialisti» stessi. 
  Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di  cui  all'art.
12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al
20 per  cento  dell'asta  ordinaria,  la  percentuale  spettante  nel
collocamento supplementare e' determinata con i  criteri  di  cui  al
comma precedente,  ciascuno  rispettivamente  per  l'importo  del  10
anziche' 12,50 per cento  nelle  ultime  tre  aste  ordinarie  e  per
l'importo  del  10  anziche'  7,50  per  cento   relativamente   alla
valutazione  della  performance  degli  «Specialisti»   sul   mercato
secondario, qualora i buoni abbiano una durata  residua  superiore  a
quindici  anni,  oppure  per  l'importo  rispettivamente  del   12,50
anziche' 15 per cento e del 7,50 anziche' 5 per cento per i buoni con
durata residua inferiore a 15 anni.» 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Importo di diritto di ciascuno Specialista 
 
  L'art. 14, commi 1 e 2 del "decreto di massima", dopo  il  seguente
periodo «L'importo spettante di diritto a ciascuno "Specialista"  nel
collocamento supplementare, per i titoli  emessi  disgiuntamente,  e'
determinato nella maniera seguente», viene cosi' modificato: 
    per un importo pari al 22,50 per cento (per i nuovi titoli) o  al
7,50 per cento (per le tranche  successive)  dell'ammontare  nominale
massimo offerto  nell'asta  "ordinaria",  l'ammontare  attribuito  e'
uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui  lo  "Specialista"
e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre  aste  "ordinarie"  dei
titoli  della   medesima   tipologia   e   durata,   ed   il   totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare;  nelle  predette
aste e' compresa quella "ordinaria" relativa ai titoli stessi, e sono
escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio  nonche'
quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di  pari
durata; 
    per un importo ulteriore pari al 7,50  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito  in  base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della  performance  relativa
agli "Specialisti" medesimi, rilevata trimestralmente sulle  sedi  di
negoziazione all'ingrosso selezionate  ai  sensi  degli  articoli  23
(commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del  decreto  ministeriale  n.
216 del 22 dicembre 2009;  tale  valutazione  viene  comunicata  alla
Banca d'Italia e agli "Specialisti" stessi. 
  Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di  cui  all'art.
12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al
20 per  cento  dell'asta  ordinaria,  la  percentuale  spettante  nel
collocamento supplementare e' determinata con i  criteri  di  cui  al
comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del  10  per
cento nelle ultime tre aste ordinarie e  per  l'importo  del  10  per
cento  relativamente  alla  valutazione   della   performance   degli
"Specialisti" sul mercato secondario, qualora  i  buoni  abbiano  una
durata residua  superiore  a  quindici  anni,  oppure  per  l'importo
rispettivamente del 12,50 per cento e del 7,50 per cento per i  buoni
con durata residua inferiore a quindici anni.»