IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2021), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al decreto ministeriale sopraindicato; Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 («decreto di massima»), che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa; Ritenuta la necessita' di modificare l'importo percentuale spettante di diritto a ciascun specialista nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, prevista dall'art. 14, primo e secondo comma del «decreto di massima» nel modo seguente: per un importo pari al 22,50 anziche' 25 per cento (per i nuovi titoli) o al 7,50 anziche' 10 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito e' uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «Specialista» e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste e' compresa quella «ordinaria» relativa ai titoli stessi, e sono escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonche' quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata; per un importo ulteriore pari al 7,50 anziche' 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli «Specialisti» medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli «Specialisti» stessi. Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di cui all'art. 12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al 20 per cento dell'asta ordinaria, la percentuale spettante nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 10 anziche' 12,50 per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per l'importo del 10 anziche' 7,50 per cento relativamente alla valutazione della performance degli «Specialisti» sul mercato secondario, qualora i buoni abbiano una durata residua superiore a quindici anni, oppure per l'importo rispettivamente del 12,50 anziche' 15 per cento e del 7,50 anziche' 5 per cento per i buoni con durata residua inferiore a 15 anni.» Decreta: Art. 1 Importo di diritto di ciascuno Specialista L'art. 14, commi 1 e 2 del "decreto di massima", dopo il seguente periodo «L'importo spettante di diritto a ciascuno "Specialista" nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, e' determinato nella maniera seguente», viene cosi' modificato: per un importo pari al 22,50 per cento (per i nuovi titoli) o al 7,50 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito e' uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo "Specialista" e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste e' compresa quella "ordinaria" relativa ai titoli stessi, e sono escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonche' quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata; per un importo ulteriore pari al 7,50 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli "Specialisti" medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli "Specialisti" stessi. Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di cui all'art. 12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al 20 per cento dell'asta ordinaria, la percentuale spettante nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 10 per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per l'importo del 10 per cento relativamente alla valutazione della performance degli "Specialisti" sul mercato secondario, qualora i buoni abbiano una durata residua superiore a quindici anni, oppure per l'importo rispettivamente del 12,50 per cento e del 7,50 per cento per i buoni con durata residua inferiore a quindici anni.»