Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2022 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Contributi ((a fondo perduto)) e credito d'imposta per le imprese
turistiche
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in
attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle
infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit
» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma
4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per
cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. ((Ai soggetti)) di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000
euro ((per ciascun beneficiario)). Il contributo a fondo perduto e'
riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo'
essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda
una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per
cento dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, ((per le imprese o le societa'
aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile
dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198)), per le societa' cooperative e le societa' di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, ((per
le societa' di capitali)) le cui quote di partecipazione sono
possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da
giovani, ((e per le imprese individuali)) gestite da giovani, che
operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per
giovani si intendono le persone con eta' compresa ((tra 18 anni
compiuti)) e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della
domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese ((o le
societa')) la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in
un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al
30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari,
presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle
imprese alberghiere, ((alle imprese che esercitano)) attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, ((alle imprese che gestiscono
strutture ricettive)) all'aria aperta, nonche' alle imprese del
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti
turistici, i parchi tematici, ((inclusi i parchi acquatici e
faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresi' alle imprese
titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al presente
comma.))
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono
riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ((compreso)) il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi
della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle
strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in
conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a) e b) ((del presente comma));
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di
attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita'
termali, ((relativamente)) alle strutture di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) ((interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese))
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo
17 del ((regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020)).
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
«Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza
energetica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2018, a condizione che almeno il 50 per cento ((di tali spese)) sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta ((di cui al comma 1 del presente articolo))
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono
stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i
servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito
d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo
concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il
Ministero del turismo, ((prima della)) comunicazione ((ai soggetti
beneficiari)), trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa ((tra il Ministero del turismo e
l'Agenzia delle entrate)), l'elenco delle imprese ammesse a fruire
dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a
quello del contributo a fondo perduto, nonche' le eventuali
variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24
telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta
concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello
Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con
facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche
e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta e'
usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. ((Il credito d'imposta
e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917)). Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il
Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attivita'
di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (((il Ministero del turismo pubblica)) un avviso contenente
le modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi previsti
dai commi 1 e 2, ((compresa)) l'individuazione delle spese
considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti
incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per
quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in
via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la
fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo
l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto
degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato ((nel sito
internet istituzionale)) del Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al ((comma 1 si applicano)) anche in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
((conclusi alla)) data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Agli interventi conclusi prima ((della data di entrata in
vigore)) del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del
credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1
((e' autorizzata l'ulteriore)) spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono
sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai ((commi 1 e 2
sono)) riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al ((regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013)), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».
Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi
inerenti al ((Registro nazionale degli aiuti di Stato)) di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare
((entro il 31 marzo 2023)), previa intesa in sede di Conferenza
unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in
tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione
dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter ((e 5)) dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1. ((Nell'attuazione delle disposizioni del presente
articolo e' garantito)) il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
2, comma 6-bis, ((secondo periodo)), del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
((17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto
alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.))
((17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.))
((17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.))
((17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis
a 17-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.))