IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) «Zona gialla»: le  regioni
nei cui territori alternativamente: 1)  l'incidenza  settimanale  dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nella  lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari  o  superiore  a  150
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30  per  cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro  cinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre 2021, n. 282»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19»", e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  3  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nella  Provincia
Autonoma di  Bolzano»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 4 dicembre 2021, n. 289; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  17  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Liguria, Marche,  Veneto  e  nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 18 dicembre 2021, n. 300, con la quale, tra l'altro, per  la
Provincia autonoma di  Bolzano,  e'  stata  rinnovata  per  ulteriori
quindici giorni, la citata ordinanza  del  Ministro  della  salute  3
dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto il verbale del 31 dicembre 2021 della Cabina di regia di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
unitamente al report n. 85,  nel  quale  si  rileva  che:  «Da  dieci
settimane  l'Italia  si   trova   in   una   fase   epidemica   acuta
caratterizzata da una elevata velocita'  di  trasmissione  del  virus
SARS CoV-2 nella maggior parte del paese. L'epidemia si trova in  una
fase delicata ed un ulteriore rapido aumento nel numero di casi nelle
prossime settimane e' altamente probabile. Quasi tutte le  Regioni/PA
italiane nella settimana di monitoraggio si collocano in uno scenario
di trasmissione pari o  superiore  a  2  e  l'aumento  dell'incidenza
settimanale a livello nazionale ha chiaramente superato la soglia  di
250 casi per 100,000 abitanti. Si  assiste  a  un  aumento  costante,
rapido e generalizzato del numero di  nuovi  casi  di  infezione,  in
particolare nella popolazione in eta'  pediatrica  e  tra  i  giovani
adulti (638 casi per 100.000 abitanti  nella  fascia  di  eta'  10-19
anni, 785 casi per 100.000 abitanti nella fascia di eta' 20-29 anni).
L'incidenza piu' bassa, sebbene in aumento, si rileva nelle fasce  di
eta' superiori agli 80 anni (122 nella fascia di eta' 80-89 e 139 nei
soggetti di eta' piu' avanzata) che  presentano  anche  una  maggiore
copertura  vaccinale  sia  con  ciclo  completo  che  con   dose   di
richiamo.»; 
  Visto  il  documento  recante  «Indicatori  decisionali   come   da
decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegato  al  citato
verbale del 31  dicembre  2021  della  Cabina  di  regia,  dal  quale
risulta, tra l'altro, che: 
    la Regione Lazio presenta un'incidenza dei  contagi  pari  a  518
casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in
area medica pari al 17,6% e un tasso di occupazione di posti letto in
terapia intensiva pari al 12,6%; 
    la Regione Liguria presenta un'incidenza dei contagi pari  a  568
casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in
area medica pari al 28,3% e un tasso di occupazione di posti letto in
terapia intensiva pari al 19,0%; 
    la Regione Lombardia presenta un'incidenza  dei  contagi  pari  a
1.442 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di  occupazione  di  posti
letto in area medica pari al 17,5% e un tasso di occupazione di posti
letto in terapia intensiva pari al 13,3%; 
    la Regione Marche presenta un'incidenza dei contagi  pari  a  487
casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in
area medica pari al 22,1% e un tasso di occupazione di posti letto in
terapia intensiva pari al 20,6%; 
    la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  presenta  un'incidenza  dei
contagi  pari  a  503  casi  ogni  100.000  abitanti,  un  tasso   di
occupazione di posti letto in area medica pari al 16,2% e un tasso di
occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 18,0%; 
    la Provincia autonoma di Trento presenta un'incidenza dei contagi
pari a 794 casi ogni 100.000 abitanti, un  tasso  di  occupazione  di
posti letto in area medica pari al 19,3% e un tasso di occupazione di
posti letto in terapia intensiva pari al 23,3%; 
    la Regione Piemonte presenta  un'incidenza  dei  contagi  pari  a
1.021 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di  occupazione  di  posti
letto in area medica pari al 20,2% e un tasso di occupazione di posti
letto in terapia intensiva pari al 16,2%; 
    la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi pari  a  393
casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in
area medica pari al 20,2% e un tasso di occupazione di posti letto in
terapia intensiva pari al 11,0%; 
    la Regione Veneto presenta un'incidenza dei contagi  pari  a  860
casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in
area medica pari al 19,0% e un tasso di occupazione di posti letto in
terapia intensiva pari al 18,2%; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  ai
fini dell'applicazione alle  Regioni  Lazio,  Lombardia,  Piemonte  e
Sicilia, delle misure previste per le «zone gialle»; 
  Considerato che non  ricorrono  per  le  Regioni  Liguria,  Marche,
Veneto e per la Provincia autonoma di Trento  le  condizioni  di  cui
all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  e
che,  pertanto,  e'  necessario  reiterare,  per  ulteriori  quindici
giorni, le misure di cui alla  citata  ordinanza  17  dicembre  2021,
ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione; 
  Considerato che non ricorrono per la Provincia autonoma di  Bolzano
le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, e che, pertanto,  e'  necessario  reiterare,  per
ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata  ordinanza  3
dicembre  2021,  ferma  restando  la  possibilita'   di   una   nuova
classificazione; 
  Sentiti i  Presidenti  delle  Regioni  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
         nelle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Lombardia,  Piemonte  e  Sicilia  si
applicano,  per  un  periodo  di   quindici   giorni,   salva   nuova
classificazione, le misure  di  cui  alla  c.d.  «zona  gialla»,  nei
termini di cui all'art. 9-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato  dal  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 229.