IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) b) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n. 282»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»", e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 2021, n. 289; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 dicembre 2021, n. 300, con la quale, tra l'altro, per la Provincia autonoma di Bolzano, e' stata rinnovata per ulteriori quindici giorni, la citata ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19; Visto il verbale del 31 dicembre 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 85, nel quale si rileva che: «Da dieci settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta caratterizzata da una elevata velocita' di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del paese. L'epidemia si trova in una fase delicata ed un ulteriore rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane e' altamente probabile. Quasi tutte le Regioni/PA italiane nella settimana di monitoraggio si collocano in uno scenario di trasmissione pari o superiore a 2 e l'aumento dell'incidenza settimanale a livello nazionale ha chiaramente superato la soglia di 250 casi per 100,000 abitanti. Si assiste a un aumento costante, rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione, in particolare nella popolazione in eta' pediatrica e tra i giovani adulti (638 casi per 100.000 abitanti nella fascia di eta' 10-19 anni, 785 casi per 100.000 abitanti nella fascia di eta' 20-29 anni). L'incidenza piu' bassa, sebbene in aumento, si rileva nelle fasce di eta' superiori agli 80 anni (122 nella fascia di eta' 80-89 e 139 nei soggetti di eta' piu' avanzata) che presentano anche una maggiore copertura vaccinale sia con ciclo completo che con dose di richiamo.»; Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegato al citato verbale del 31 dicembre 2021 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che: la Regione Lazio presenta un'incidenza dei contagi pari a 518 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 17,6% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 12,6%; la Regione Liguria presenta un'incidenza dei contagi pari a 568 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 28,3% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 19,0%; la Regione Lombardia presenta un'incidenza dei contagi pari a 1.442 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 17,5% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 13,3%; la Regione Marche presenta un'incidenza dei contagi pari a 487 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 22,1% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 20,6%; la Provincia autonoma di Bolzano presenta un'incidenza dei contagi pari a 503 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 16,2% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 18,0%; la Provincia autonoma di Trento presenta un'incidenza dei contagi pari a 794 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 19,3% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 23,3%; la Regione Piemonte presenta un'incidenza dei contagi pari a 1.021 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 20,2% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,2%; la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi pari a 393 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 20,2% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 11,0%; la Regione Veneto presenta un'incidenza dei contagi pari a 860 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 19,0% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 18,2%; Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione alle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, delle misure previste per le «zone gialle»; Considerato che non ricorrono per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e per la Provincia autonoma di Trento le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, e' necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 17 dicembre 2021, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione; Considerato che non ricorrono per la Provincia autonoma di Bolzano le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, e' necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 3 dicembre 2021, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione; Sentiti i Presidenti delle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.