IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto l'articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 5, della legge 22
dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995,
n. 593, recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi
e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la
traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la
produzione, il doppiaggio e la sottolineatura di cortometraggi e
lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di
comunicazione di massa», come modificato dal decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale 29 agosto
2014, n. 159;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196»;
Ritenuto necessario adeguare le procedure per la concessione di
premi e contributi alle disposizioni relative all'assunzione degli
impegni di spesa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri n.
132850 del 23 settembre 2021, riscontrata con nota 11117 del 30
settembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari
esteri 7 novembre 1995, n. 593, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole «entro il 31 marzo di ogni
anno» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «Le domande» sono
inserite le seguenti: «sono presentate secondo le modalita' ed entro
i termini fissati annualmente con bando pubblicato nel sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e»;
c) all'articolo 5, comma 2, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del
piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita
all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica
l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza.
L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga
i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di
idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata,
tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.»;
d) all'articolo 5, comma 3, le parole «e dei contributi disposti
con le procedure di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «disposti con le procedure di cui al comma 1».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 20 della legge 22 dicembre
1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiane all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1990, n. 302 e' il seguente:
«Art. 20 (Interventi nel settore della promozione
della lingua e della cultura italiane all'estero). - 1. Ai
fini di una piu' ampia promozione e diffusione della lingua
e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma
tramite gli istituti, e per il potenziamento delle
necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione,
e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni
dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal
1995.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati
anche per le seguenti attivita':
a) concessione di contributi ad istituzioni
scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed
il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il
conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi
abbia frequentato con profilo corsi di lingua e cultura
italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni
per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti
nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la
divulgazione del libro italiano e per la traduzione di
opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e
lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di
comunicazione di massa.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1,
possono essere concessi contributi, d'intesa con il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e
tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione
bilaterale in materia, nonche' per iniziative culturali
intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra
universita' italiane e straniere.
4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a
valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva
potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione e
adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di
cultura.
5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del
tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate
le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al
comma 2.»
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 7
novembre 1995, n. 593 (Regolamento recante norme sulla
concessione di premi e di contributi per la divulgazione
del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie
e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e
la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di
serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di
massa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno
1996, n. 141.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in
attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2018,
n. 80.
- Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzettta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto
7 novembre 1995, n. 593, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Modalita' di presentazione delle domande). -
1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono
presentate da editori, traduttori, imprese di produzione,
doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e
istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in
Italia che all'estero, alle ambasciate d'Italia nel Paese
cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istituti
italiani di cultura competenti per territorio, laddove
esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito
delle richieste riferite all'idoneita' delle iniziative
proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di
propria competenza. In caso di opere diffuse o da
diffondere in piu' Paesi, la domanda deve essere inviata -
per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente
per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel
Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia
maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi
nei quali l'opera stessa e' stata o si prevede sara'
diffusa.
2. Le domande sono presentate secondo le modalita' ed
entro i termini fissati annualmente con bando pubblicato
nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e devono contenere
l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare
l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo
e, nel caso di richiesta di contributo devono essere
corredate altresi' da un progetto riguardante la sua
utilizzazione nonche' da una relazione sui modi di
utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in
precedenza ai sensi del presente regolamento.
3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, qualora il primo termine utile
per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga
a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le
domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo
termine.»
«Art. 5 (Erogazione dei premi e dei contributi). - 1.
L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui
all'art. 4 e' disposta dal Ministero degli affari esteri
entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano
di attribuzione.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4,
comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla
rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi
relativi all'area di competenza. L'istituto italiano di
cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi
ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di
idonea documentazione attestante che l'opera sia stata
divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.
Tale documentazione e' fornita dai beneficiari all'Istituto
italiano di cultura o, in mancanza, alla rappresentanza
diplomatica alla quale era stata in precedenza trasmessa la
richiesta di premio o contributo. I contributi sono
revocati se le opere non sono divulgate, tradotte,
prodotte, doppiate o sottotitolate entro tre anni dalla
data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza
dell'avvenuta concessione.
3. L'erogazione dei premi disposti con le procedure di
cui al comma 1 e' effettuata dal Ministero degli affari
esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari. In
caso di beneficiari residenti all'estero, tali ordinativi
sono accreditati presso l'Istituto italiano di cultura
competente per territorio o, qualora non operi in loco un
Istituto italiano di cultura ovvero per particolari
esigenze locali, da indicare nel regolamento di concessione
del premio o del contributo, presso la rappresentanza
diplomatica competente per territorio.»