IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6631/DGP-PBD del  15
maggio 2017 e n. 2019/23314/DGP-PBD del 19 dicembre 2019; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento  di
immobili statali agli enti territoriali della  Provincia  di  Vicenza
(VI): 
    prot.  n.  2015/2339/DR-VE  del  12  febbraio  2015,   prot.   n.
2015/17745/DR-VE del 22 ottobre 2015, prot. n. 2015/2334/DR-VE del 12
febbraio 2015 e prot. n. 2015/2327/DR-VE del 12 febbraio 2015, con  i
quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo  gratuito,  al  Comune  di
Arzignano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.
69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «Ex Alveo Roggia demaniale», «Area  gia'
zona militare -proprieta' ramo difesa aeronautica ex 67 Gruppo I.T.»,
«Ex Alveo Roggia demaniale» e «Ex Alveo Rio Torto Calavena Bazza»; 
    prot. n. 2015/3933/DR-VE del 5 marzo 2015, con il quale e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Barbarano  Vicentino,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
Scolo Busa Ponte»; 
    prot.  n.  2015/830/DR-VE  del  21  gennaio  2015  e   prot.   n.
2015/804/DR-VE  del  21  gennaio  2015,  con  i  quali   sono   stati
trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Nove, ai sensi  dell'art.
56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli  immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente,
«Relitto arginale Fiume Brenta» e «Ex Alveo Torrente Longhella»; 
    prot. n. 2015/5531/DR-VE del 1° aprile  2015,  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Posina,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Strada degli Scarubbi»; 
    prot.  n.  2015/2421/DR-VE  del  13  febbraio  2015,   prot.   n.
2015/4188/DR-VE dell'11 marzo  2015,  rettificato  con  provvedimento
prot.  n.  2015/11873/DR-VE  del  7   luglio   2015,   e   prot.   n.
2015/16056/DR-VE del 23  settembre  2015,  con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Vicenza,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Ex Alveo Rio Tribollo  Bertesinella»,  «Ex  Tramvia
Vicenza-Noventa Vicentina Vicenza»  e  «Ex  Alveo  abbandonato  della
Roggia Dionetta zona industriale di Sant'Agostino»; 
    prot. n. 2015/2638/DR-VE del 17 febbraio 2015, con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia  di  Vicenza,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreno pertinenza Ex magazzino idraulico di Nove»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Veneto  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  15908  del  14
settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                       al Comune di Arzignano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Arzignano
(VI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  comune  degli  immobili   denominati   «Ex   Alveo   Roggia
demaniale»,  «Area  gia'  zona  militare  -  proprieta'  ramo  difesa
aeronautica ex 67 Gruppo I.T.», «Ex Alveo  Roggia  demaniale»  e  «Ex
Alveo Rio Torto Calavena Bazza», meglio individuati nei provvedimenti
del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio   -   Direzione
regionale Veneto, rispettivamente, prot. n.  2015/2339/DR-VE  del  12
febbraio 2015, prot. n. 2015/17745/DR-VE del 22 ottobre  2015,  prot.
n. 2015/2334/DR-VE del 12 febbraio 2015 e  prot.  n.  2015/2327/DR-VE
del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.286,18
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Arzignano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  8.639,16,  sino  all'anno  2021  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.286,18.