IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai
sensi del quale, al fine di favorire gli investimenti, da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017,  2018  e  2019,
sono assegnati alle regioni spazi finanziari  nell'ambito  dei  patti
nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui; 
  Visto il comma 495-bis, art. 1, della predetta legge  n.  232/2016,
che dispone che gli  spazi  finanziari  di  cui  al  comma  495  sono
ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base della tabella
specificatamente riportata, modificabile con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle regioni
in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio  2017,  e  che  le
regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella in parola
per effettuare negli anni dal  2017  al  2021  investimenti  nuovi  o
aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno  dei  predetti
anni, le medesime regioni adottano gli atti  finalizzati  all'impiego
delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel  medesimo
anno di riferimento per la quota di competenza di  ciascuna  regione,
come indicata per ciascun anno nella citata tabella. Gli investimenti
che le singole regioni sono chiamate  a  realizzare,  secondo  quanto
stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o  aggiuntivi
qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: 
    a) le regioni procedono  a  variare  il  bilancio  di  previsione
incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e
indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata  nella
tabella di seguito riportata; 
    b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per
un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella
di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti  diretti
e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su  risorse
regionali, escluse le risorse del  Fondo  pluriennale  vincolato.  Le
regioni certificano l'avvenuta realizzazione  degli  investimenti  di
cui alla tabella di seguito riportata entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante  apposita  comunicazione
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede
che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); 
  Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai
sensi del quale  il  ripiano  del  disavanzo  al  31  dicembre  2014,
disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre  venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la  propria
spesa attraverso il progressivo  incremento  degli  investimenti.  Il
disavanzo di cui al  periodo  precedente  e'  quello  risultante  dal
consuntivo o, nelle more dell'approvazione del  rendiconto  da  parte
del consiglio regionale, quello risultante dal  consuntivo  approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 205  del  2017,  ai
sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018
al 2026, incrementano i pagamenti  complessivi  per  investimenti  in
misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017
rideterminato  annualmente   applicando   all'anno   base   2017   la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5  per  cento  per
l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4  per  cento  per
ciascuno degli anni dal 2021  al  2026.  Ai  fini  di  cui  al  primo
periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'art.  1,
commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per
il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti  complessivi  per
investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono
essere desunti anche dal preconsuntivo; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n.
205 del 2017, ai sensi del quale le  regioni  di  cui  al  comma  779
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
comma 780  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato; 
  Visto il comma 886 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n.
145, ai sensi del quale la Regione Siciliana puo' applicare  i  commi
da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  a
condizione che nel 2018 abbia incrementato gli  impegni  delle  spese
per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per
cento rispetto al corrispondente valore del 2017; 
  Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della citata legge 30  dicembre
2018, n. 145, che disciplinano il rilancio  e  l'accelerazione  degli
investimenti pubblici delle regioni a statuto  ordinario  attribuendo
per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2  milioni  di  euro  per
l'intero comparto, con possibilita' di  rimodulazione  degli  importi
spettanti alle singole regioni - indicati nella  tabella  4  allegata
alla predetta legge 145 del 2018 - con accordo da sancire in sede  di
Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi'  la  destinazione  di  un
importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi  investimenti,
sia diretti che indiretti; 
  Visto il comma 835 della medesima legge n. 145 del 2018,  ai  sensi
del quale, al  fine  di  rilanciare  e  accelerare  gli  investimenti
pubblici,  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e'   attribuito   un
contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020,  indicando
i relativi importi spettanti  a  ciascuna  regione  nella  tabella  5
allegata alla legge stessa e possono essere modificati, a  invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il  31
gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il comma 836 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del
quale il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni  a
statuto ordinario al finanziamento di nuovi  investimenti  diretti  e
indiretti, per un importo almeno pari  a  343  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 467,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  467,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 
  Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del  2018,
ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento  le  regioni  certificano  l'avvenuto  impegno  di   tali
investimenti mediante  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
rinviando ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze la definizione  delle  modalita'  del  monitoraggio  e  della
certificazione; 
  Visto il comma 840 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del  2018,
ai sensi del quale in  caso  di  mancato  o  parziale  impegno  degli
investimenti previsti nelle tabelle 4  e  5  allegate  alla  presente
legge in  ciascun  esercizio,  la  regione  e'  tenuta  a  effettuare
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il  31  maggio  dell'anno
successivo,  un  versamento  di  importo  corrispondente  al  mancato
impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4  e  5.  In  caso  di
mancato versamento si procede al  recupero  di  detto  scostamento  a
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti
presso la Tesoreria dello Stato; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  cui  al  comma  839
dell'art. 1 della citata legge del 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per l'esercizio 2021, le regioni a statuto ordinario  forniscono
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato -  le  informazioni  concernenti  gli
investimenti  realizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  commi  495-bis  e
495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art.  1,  commi
da 833 a 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i  tempi,  le
modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
Le regioni interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della
legge  del  27  dicembre  2017,  n.  205,  forniscono,  altresi',  le
informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai  sensi  della
predetta norma, con i tempi, le  modalita'  e  i  prospetti  definiti
dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2022,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato -  una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico - finanziaria, ove previsto,  relativa  alla  realizzazione
degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-ter della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma  780  della  legge
del 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, commi da 833 a 836  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e  le  modalita'
contenute nell'allegato B al presente decreto.  La  trasmissione  per
via telematica della certificazione  ha  valore  giuridico  ai  sensi
dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni. 
  3. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2021 
 
                                   Il Ragioniere generale dello Stato 
                                                Mazzotta