IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui; Visto il comma 495-bis, art. 1, della predetta legge n. 232/2016, che dispone che gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base della tabella specificatamente riportata, modificabile con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017, e che le regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella in parola per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nella citata tabella. Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata; b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015; Visto l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il comma 886 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Regione Siciliana puo' applicare i commi da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017; Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilita' di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni - indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge 145 del 2018 - con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' la destinazione di un importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi investimenti, sia diretti che indiretti; Visto il comma 835 della medesima legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, indicando i relativi importi spettanti a ciascuna regione nella tabella 5 allegata alla legge stessa e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il comma 836 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' del monitoraggio e della certificazione; Visto il comma 840 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione e' tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 839 dell'art. 1 della citata legge del 30 dicembre 2018, n. 145; Decreta: Articolo unico 1. Per l'esercizio 2021, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, commi 495-bis e 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, commi da 833 a 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Le regioni interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, forniscono, altresi', le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi della predetta norma, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 780 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, commi da 833 a 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2021 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta