IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli
enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai
commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base
della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari
comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui
all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che
ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di
segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di
cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per
un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle cessate dal
servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione,
dalla medesima data, del comma 6 dell'art. 14 del del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni
provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art.
98 dello stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre
1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art.
17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30
per cento;
Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;
Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di formazione
previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata
di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso
uno o piu' comuni;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione della procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il
triennio 2020-2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018,
reg.ne succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell'interno - ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES) e' stato autorizzato ad avviare procedure
concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle
relative assunzioni, per duecentoventiquattro unita' di segretari
comunali e provinciali, a valere sul residuo delle cessazioni
relative all'anno 2015 e all'80 per cento delle cessazioni
verificatesi nel biennio 2016-2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti, in data 19 giugno
2019, con il n. 1354, recante autorizzazione del Ministero
dell'interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali (AGES) alla ricostituzione del
rapporto di lavoro di un segretario comunale e provinciale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES) e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure
concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle
relative assunzioni, per centosettantuno unita' di segretari comunali
e provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
giugno 2020, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES) e' autorizzato alla ricostituzione del rapporto di
lavoro di un segretario comunale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
giugno 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con
il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'
autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative
ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle
relative assunzioni, per centosettantaquattro unita' di segretari
comunali e provinciali;
Visto il decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, trasmesso
con nota n. 13738 in pari data, con cui il Ministero dell'interno -
ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali
e provinciali, ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l'autorizzazione
all'assunzione di sessantasette unita' di segretari comunali mediante
iscrizione all'albo degli idonei non vincitori del sesto
corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della
graduatoria finale del corso;
Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio
2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha
comunicato che a tale data risultano in servizio
duemilatrecentosettantaquattro segretari, di cui duemiladuecentotre
titolari di sede, settantasette in disponibilita', noventaquattro in
aspettativa comando o altro utilizzo, e che le sedi di segreteria
gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a
cinquemilacentosessantuno;
Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio
2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha
comunicato che vi sono settantasette segretari in posizione di
disponibilita' e che le sedi vacanti ammontano a
duemilanovecentocinquantotto, di cui duemiladuecentocinque con
popolazione inferiore ai tremila abitanti, seicentoventuno con
popolazione compresa tra tremilauno e diecimila abitanti, centonove
con popolazione compresa tra diecimilauno e sessantacinquemila
abitanti, quindici con popolazione compresa tra sessantacinquemilauno
e duecentocinquantamila abitanti (non capoluogo di provincia) e otto
sono costituite da enti con popolazione superiore ai
duecentocinquantamila abitanti, comuni capoluogo di provincia e
amministrazioni provinciali;
Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 9 luglio 2021,
n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato
che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a quello delle
sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e'
pari a duemilasettecentottantasette, derivanti dalla differenza fra
le cinquemilacentosessantuno sedi di segreteria e i
duemilatrecentosettantaquattro segretari in servizio;
Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio
2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha
comunicato che le assunzioni richieste trovano copertura nel residuo
di unita' utilizzabili a valere sul turnover del 2018, pari a
sessantasette unita';
Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno ex Agenzia
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali risulta coerente con il fabbisogno;
Considerato che, in forza della specificita' dello status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con il
Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si
instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - e'
autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad assumere sessantasette unita' di segretari
comunali mediante iscrizione all'albo degli idonei non vincitori del
sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento
della graduatoria finale del corso.
Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti
locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 settembre 2021
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 2985