IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
            della qualita' agroalimentare e dell'ippica  
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  settembre  2012,  n.  19029  e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del  13
settembre 2012, con il  quale  e'  stato  riconosciuto  il  Consorzio
tutela Lambrusco ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di
tutela l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alle  DOC  «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»,
«Lambrusco  di  Sorbara»,  «Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro»,
«Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce»,  «Modena»  o  «di   Modena»,
«Reggiano», «Reno» ed alla IGT «Bianco di Castelfranco Emilia»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato  che  lo  statuto  del  Consorzio   tutela   Lambrusco,
approvato da questa  amministrazione,  deve  essere  sottoposto  alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela  Lambrusco,
deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del  2016
ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato  altresi'  che  il  Consorzio  tutela  Lambrusco   puo'
adeguare il proprio statuto entro il  termine  indicato  all'art.  3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il  Consorzio  tutela  Lambrusco
richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per  le
DOC «Colli di  Scandiano  e  di  Canossa»,  «Lambrusco  di  Sorbara»,
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco Salamino di  Santa
Croce», «Modena» o «di Modena»,  «Reggiano»,  «Reno»  e  per  la  IGT
«Bianco di Castelfranco Emilia»; 
  Considerato che il Consorzio  tutela  Lambrusco  ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge  n.
238 del 2016 per le DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», «Lambrusco
di  Sorbara»,  «Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro»,  «Lambrusco
Salamino di Santa Croce», «Modena» o «di Modena», «Reggiano»,  «Reno»
e per la IGT «Bianco di Castelfranco Emilia». Tale verifica e'  stata
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la  nota  prot.
n.  15893/2021  del  7  ottobre  2021  dall'Organismo  di  controllo,
Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita'  di  controllo
sulle citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela Lambrusco a svolgere le funzioni  di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli di Scandiano e  di
Canossa»,  «Lambrusco  di   Sorbara»,   «Lambrusco   Grasparossa   di
Castelvetro», «Lambrusco Salamino di Santa  Croce»,  «Modena»  o  «di
Modena», «Reggiano», «Reno» e «Bianco di Castelfranco Emilia»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  3  settembre  2012,  n.  19029  e   successive
modificazioni ed integrazioni, al  Consorzio  tutela  Lambrusco,  con
sede legale in Modena, viale Virgilio n. 55, a svolgere  le  funzioni
di promozione, valorizzazione, vigilanza,  tutela,  informazione  del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4, della legge  n.  238  del  2016,  sulle  DOC  «Colli  di
Scandiano  e  di  Canossa»,  «Lambrusco   di   Sorbara»,   «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce»,
«Modena» o «di Modena», «Reggiano», «Reno» e «Bianco di  Castelfranco
Emilia». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
3  settembre  2012,  n.   19029   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero