IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio, in particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1107/96  del  del  12  giugno  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee  Serie  L
148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto
di San Daniele»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito  in  legge
dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e,  in
particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020. 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.  133,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio  in  sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in  materia  di
trasporti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le  quali  il
direttore della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  ha
segnalato  la  potenziale  pericolosita'  della  variante   B.1.1.529
identificata in Sudafrica; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,  rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero; 
  Considerato che le difficolta'  legate  all'imposizione,  da  parte
delle Autorita' pubbliche, di misure  sanitarie  obbligatorie,  hanno
riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli  altri
Stati  membri  dell'UE  e  numerosi  Paesi  extra-UE,  con  rilevanti
ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del  Prosciutto
di San Daniele, riconosciuto dal Ministero ai sensi  della  legge  n.
526/99,  acquisita  con  protocollo  n.  0675365  del  23/12/2021  di
modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi,  della  scheda  C
«Delimitazione della zona geografica e rispetto delle  condizioni  di
cui all'art. 2 paragrafo 4» del disciplinare di  produzione,  con  la
quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio  per
partita da destinare alla macellazione in  modo  da  fronteggiare  la
situazione di notevole  criticita'  che  coinvolge  l'intera  filiera
suinicola del Prosciutto di San Daniele DOP; 
  Considerata la  carenza  infrastrutturale  e  di  manodopera  delle
aziende mangimistiche italiane, che ha  allungato  i  tempi  medi  di
consegna delle materie prime  per  l'alimentazione  dei  suini  negli
allevamenti iscritti al sistema di controllo della DOP in  questione,
creando  problematiche  logistiche  agli   stessi   allevamenti   che
comportano criticita' nell'organizzazione del  lavoro  nonche'  nella
gestione della tempistica delle consegne dei suini agli  stabilimenti
di macellazione ed ai prosciuttifici; 
  Considerati,    altresi',    i    disagi    legati    al    settore
dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti  e  di
pneumatici,  che  hanno   generato   ritardi   rilevanti,   sia   nel
trasferimento dei suini  dagli  allevamenti  ai  macelli,  sia  nella
consegna delle cosce fresche da questi ultimi ai prosciuttifici,  con
conseguenti difficolta' nel rispettare le tempistiche prescritte  dal
disciplinare della DOP in parola; 
  Considerato che l'aggravarsi delle criticita' succitate, unitamente
all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti  connessi  al
fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento
dell'operativita' degli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
e, quindi, la  modifica  dei  programmi  di  consegna  dei  suini  al
macello, comportando  l'allungamento  del  ciclo  di  allevamento  e,
conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini
destinati alla produzione di Prosciutto di San Daniele DOP; 
  Vista la dichiarazione, resa in  data  22  dicembre  2021  da  IFCQ
Certificazioni, organismo di controllo della DOP  Prosciutto  di  San
Daniele, attestante che il peso  vivo  medio  in  partita  dei  suini
macellati nei primi undici mesi del 2021 e' stato pari a  171,79  kg,
che, dall'11  novembre  2020  al  30  giugno  2021,  gli  allevamenti
iscritti in cui e' stato registrato  un  superamento  del  peso  vivo
medio in partita sono stati 1.949 su un totale di  3.643  attualmente
riconosciuti e 2.534 operativi, che, nei primi undici mesi del  2021,
i suini  idonei  alla  macellazione  ma  non  consegnati  sono  stati
111.433, che i macelli coinvolti dalle criticita' sono stati 32 su un
totale di 39 operativi e 45 riconosciuti, che, al 30 novembre 2021, i
prosciutti, idonei all'utilizzo della DOP in parola avendo rispettato
il disciplinare di produzione, sono  stati  7.127.472  rispetto  agli
8.013.041 registrati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al  30  novembre
2019, con un calo, quindi, rilevante nella produzione  di  Prosciutto
di San Daniele DOP; 
  Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile  ipotizzare,  per  il  2022,  un
incremento rilevante di almeno 500.000 suini, che potrebbero superare
i limiti massimi del peso vivo  medio  imposti  dal  disciplinare  di
produzione, con il rischio  concreto  di  un  aggravamento  ulteriore
dell'intera filiera e dei soggetti iscritti; 
  Ritenuto di  non  poter  escludere  a  priori  che  altri  soggetti
iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere colpiti  da
tali effetti in futuro; 
  Considerato che, verosimilmente e  tenendo  presente  gli  elementi
forniti, tali cause non esauriranno realisticamente  i  loro  effetti
sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di
San Daniele, alla conclusione dello stato  di  emergenza,  proclamato
con i provvedimenti sopra riportati; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento  dal  10%
al 15%, della percentuale del peso  medio  della  partita  dei  suini
destinati alla macellazione; 
  Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi  acquisiti,  sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea  di  che  trattasi,  affinche'  i  soggetti
iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di San  Daniele
colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale  ripristino
delle condizioni lungo la filiera della DOP, antecedenti  allo  stato
di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19; 
  Visto la  comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Friuli  Venezia
Giulia, acquisita al protocollo n. 0675383 del 23 dicembre 2021,  che
conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela  e  dall'organismo
di   controllo,   esprimendo,   al   contempo,   parere    favorevole
all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di San Daniele»,  ai
sensi del citato art.  53,  paragrafo.  3  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento Delegato (UE)  n.
664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di  San  Daniele»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale. 
 
                              Provvede 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione della «Prosciutto di San Daniele» registrata  in  qualita'
di denominazione di origine protetta in forza  al  n.  1107/96  della
Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Prosciutto  di  San  Daniele»  sara'  in  vigore   dalla   data   di
pubblicazione della stessa sul  sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici. 
    Roma, 23 dicembre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero