IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto l'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126,  recante  «Misure  urgenti  per  il  sostegno  e   il   rilancio
dell'economia»; 
  Considerato che, al fine di sostenere l'erogazione dei  servizi  di
trasporto  scolastico  aggiuntivi,  in  conformita'  alle  misure  di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35,  e  al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  e'
stato  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi  dell'art.  1,
comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  un  fondo  con  una
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Considerato che l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, prevede che con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
della  mobilita'   sostenibili,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  siano  definiti  i  criteri  di
riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche  conto  di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'art.  39  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Considerato che il comma 1-bis dell'art. 39  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, ha previsto che, in relazione alle facolta'  di
utilizzo di quote del fondo di cui  al  comma  1  dell'art.  106  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.77,  la  cui  dotazione  e'  stata
successivamente  aumentata  dall'art.  39,  comma  1,  del   predetto
decreto-legge n. 104 del 2020, «ciascun  comune  puo'  destinare  nel
2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30
per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019»; 
  Considerato che tale disposizione si e' resa necessaria al fine  di
facilitare l'attuazione da parte dei comuni di specifiche  aggiuntive
misure  connesse  con  lo  svolgimento  del   trasporto   scolastico,
necessarie al fine di contenere la  diffusione  del  virus  COVID-19,
anche attraverso l'attivazione di  servizi  aggiuntivi  di  trasporto
scolastico, e che tali esigenze,  per  effetto  del  protrarsi  dello
stato di emergenza epidemiologica,  si  sono  manifestate  anche  con
riferimento all'anno scolastico 2021-2022; 
  Ritenuto che i servizi di trasporto  scolastico  sono  erogati  dai
comuni sia singolarmente, sia in forma associata, sia con  delega  ad
altro soggetto giuridico pubblico o privato; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  18
novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto definiscono  i  criteri  di
riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme  associative
degli stessi delle risorse per l'anno 2021, pari  a  150  milioni  di
euro, del fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. L'erogazione delle risorse finanziarie agli enti di cui al comma
1 fa salvo quanto dovuto alla societa' Consap S.p.a., quale  soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria della misura di  cui  al  presente
decreto, ai sensi dell'art. 4.