IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto l'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia»;
Considerato che, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi di
trasporto scolastico aggiuntivi, in conformita' alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e'
stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 1,
comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, un fondo con una
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;
Considerato che l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri di
riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 39 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126;
Considerato che il comma 1-bis dell'art. 39 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, ha previsto che, in relazione alle facolta' di
utilizzo di quote del fondo di cui al comma 1 dell'art. 106 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la cui dotazione e' stata
successivamente aumentata dall'art. 39, comma 1, del predetto
decreto-legge n. 104 del 2020, «ciascun comune puo' destinare nel
2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30
per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019»;
Considerato che tale disposizione si e' resa necessaria al fine di
facilitare l'attuazione da parte dei comuni di specifiche aggiuntive
misure connesse con lo svolgimento del trasporto scolastico,
necessarie al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19,
anche attraverso l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto
scolastico, e che tali esigenze, per effetto del protrarsi dello
stato di emergenza epidemiologica, si sono manifestate anche con
riferimento all'anno scolastico 2021-2022;
Ritenuto che i servizi di trasporto scolastico sono erogati dai
comuni sia singolarmente, sia in forma associata, sia con delega ad
altro soggetto giuridico pubblico o privato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 18
novembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri di
riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative
degli stessi delle risorse per l'anno 2021, pari a 150 milioni di
euro, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi
dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. L'erogazione delle risorse finanziarie agli enti di cui al comma
1 fa salvo quanto dovuto alla societa' Consap S.p.a., quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente
decreto, ai sensi dell'art. 4.