IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina n. 441/2010 del 29  settembre  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  241  del  14
ottobre 2010, relativa alla classificazione del medicinale «Abraxane»
(paclitaxel legato all'albumina formulato in nanoparticelle) ai sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.  189  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Visto il cambio di titolarita' da Abraxis Bioscience LTD a  Celgene
Europe LTD; decisione della Commissione europea del 10 marzo 2011; 
  Visto  il  cambio  di  titolarita'  da   Celgene   Europe   LTD   a
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG; decisione della Commissione europea
del 5 marzo 2021; 
  Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2020 con  la  quale
l'azienda  Bristol-Myers   Squibb   Pharma   EEIG   ha   chiesto   la
rinegoziazione delle condizioni negoziali del  medicinale  «Abraxane»
(paclitaxel legato all'albumina formulato in nanoparticelle); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-9  e  12  aprile
2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 20-22 ottobre 2021; 
  Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ABRAXANE (paclitaxel legato all'albumina formulato in
nanoparticelle) nelle confezioni sotto indicate e'  rinegoziato  come
segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «La monoterapia con Abraxane e' indicata  nel  trattamento  del
tumore metastatico  della  mammella  in  pazienti  adulti  che  hanno
fallito il trattamento di prima linea per la malattia  metastatica  e
per i quali la terapia  standard,  contenente  antraciclina,  non  e'
indicata.» 
      «Abraxane in associazione con gemcitabina e'  indicato  per  il
trattamento di prima linea  di  pazienti  adulti  con  adenocarcinoma
metastatico del pancreas.» 
  Confezione: 
    «5 mg/ml - polvere per sospensione per infusione - uso endovenoso
- 100 mg - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino 
    A.I.C. n. 039399011/E (in base 10) 
    classe di rimborsabilita' 
    H 
    prezzo ex factory (IVA esclusa) 
    euro 245,00 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
    euro 404,35 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  L'indicazione terapeutica del medicinale «Abraxane in  associazione
con carboplatino e' indicato per il trattamento di  prima  linea  del
tumore del polmone non a piccole  cellule,  in  pazienti  adulti  non
candidati a chirurgia potenzialmente curativa e/o a radioterapia» non
e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale. 
  Chiusura del registro di monitoraggio con contestuale  eliminazione
del MEA per l'indicazione «Abraxane in associazione  con  gemcitabina
e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti  con
adenocarcinoma metastatico del pancreas.» 
  La gestione dei  pazienti  in  trattamento  con  il  medicinale  in
oggetto  sottoposto  a  registro  di   monitoraggio   garantisce   la
prosecuzione del trattamento nelle modalita'  definite  nella  scheda
del registro, fino alla chiusura del trattamento. 
  Infatti, questa procedura garantisce da una parte il paziente,  che
vede assicurato il diritto alla cura cosi'  come  definita  all'avvio
del trattamento, dall'altra garantisce il  SSN  nella  programmazione
delle  cure  nell'ambito  dell'appropriatezza  prescrittiva   e   del
monitoraggio  e  controllo  della  spesa.  Pertanto,  laddove   erano
previsti accordi di rimborsabilita' condizionata, gli stessi dovranno
essere  applicati  fino  all'esaurimento  dei   trattamenti   avviati
precedentemente alla chiusura del MEA e/o del registro. 
  A questo riguardo e' importante ricordare che il prezzo di rimborso
(comunque editabile in piattaforma) sara' aggiornato alle  condizioni
stabilite dal nuovo  accordo,  a  partire  dalla  data  di  efficacia
stabilito dal provvedimento  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale.  Ai
pazienti gia' in trattamento si continuano, quindi, ad applicare  gli
accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo. 
  Il presente atto deve intendersi novativo delle condizioni recepite
con determina AIFA n.  57  del  26  gennaio  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del  6  febbraio  2015,  che,  pertanto,  si
estingue. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.