IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020; Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022 e altri adeguamenti pertinenti; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto, in particolare l'art. 14, del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura»; Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016 recante «Individuazione dei criteri e delle priorita' per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 184 dell'8 agosto 2016; Vista la legge 30 dicembre 2020, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale viene disposto lo stanziamento di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul relativo capitolo di parte corrente n. 1476 «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca»; Ritenuto necessario individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per l'anno 2021 e per le successive annualita' i criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del suindicato decreto legislativo; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 giugno 2021; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma 2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, citato nelle premesse.