IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come  modificata  dalle
successive comunicazioni della Commissione  2020/C  112  1/01  del  4
aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2
luglio 2020; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2020/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.  702/2014,  (UE)  n.
717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro  periodo  di
applicazione,  fino  al  31  dicembre  2022   e   altri   adeguamenti
pertinenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto, in particolare l'art. 14, del predetto decreto  legislativo,
come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100,  che
prevede l'istituzione del  «Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della
pesca e dell'acquacoltura»; 
  Visto l'art. 23 del predetto  decreto  legislativo  che  abroga  la
legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72  e  la
legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8; 
  Visto il decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante:
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,  n.
57»; 
  Visto il decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016 recante «Individuazione
dei criteri e delle priorita' per l'assegnazione del contributo  alle
aziende danneggiate, a valere sul  Fondo  di  solidarieta'  nazionale
della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 184 dell'8 agosto 2016; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020,  recante  Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023, con la quale viene disposto  lo  stanziamento  di
euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 4.000.000 per ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 sul relativo capitolo  di  parte  corrente  n.  1476
«Fondo di solidarieta' nazionale della pesca»; 
  Ritenuto necessario individuare  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154,  per  l'anno
2021 e per le  successive  annualita'  i  criteri  di  priorita'  per
l'assegnazione del contributo compensativo  a  valere  sul  Fondo  di
solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura,  in  base  al
principio di adeguatezza, differenziazione e  sussidiarieta'  di  cui
all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi  compensativi  di
cui  all'art.  14,  comma  2,  lettera  c)  del  suindicato   decreto
legislativo; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 3 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma
2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154 e successive modificazioni, citato nelle premesse.