IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare il
quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del
virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra
cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello
universitario e dell'istruzione superiore.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). -
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino
al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di
cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica
ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea
residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri
di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo
restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle
circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro
che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a
quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il
termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati
vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal
15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi
1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo
vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di
lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono
tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di
vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere
a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies
del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui
all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i
responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del
decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti
all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono
la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono
effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al
comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione
di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita'
lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata
dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di
lavoro.
4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al
comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del
2021.
5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma
1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita,
il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,
comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti
casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del
Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura
ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il
tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,
sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo
vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo
Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema
Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non
risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al
medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano
esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,
il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle
informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni,
acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3,
comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al
trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le
modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del
procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo
vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari
danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione.
5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette
all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari
prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con
l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al
comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di
cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e
l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a
cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.».