IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito il  «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019,  inerente
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020,  n.  53,  recante  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,  n.   9361300,
registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n.  14,  con
il quale sono stati individuati gli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,  che
prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie  di  coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  20,
recante le modalita' per l'ammissione  al  Registro  nazionale  delle
varieta' da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive  di
valore intrinseco e sviluppate  per  la  coltivazione  in  condizioni
particolari; 
  Visto l'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio  2021,
n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' da  conservazione
al registro  nazionale  sia  effettuata  dal  Ministero  con  proprio
decreto; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla  gestione  per  l'anno  2021  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n.  134655,
successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040  del
30 marzo  2021,  con  la  quale,  per  l'attuazione  degli  obiettivi
strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti
nella  competenza  del  Dipartimento  delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo  rurale,  sono  stati  attribuiti  ai
titolari  delle  direzioni  generali  gli   obiettivi   operativi   e
quantificate le relative risorse finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
24 marzo 2021, n.  139583,  recante  l'attribuzione  degli  obiettivi
operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per
la loro realizzazione; 
  Viste la nota della Regione Toscana interessata, con  la  quale  e'
stato espresso parere favorevole all'iscrizione al Registro nazionale
della varieta' da conservazione di specie ortiva sotto riportata; 
  Vista la richiesta di  modifica  della  zona  di  produzione  delle
sementi e delle  superfici  sulle  quali  si  intende  effettuare  la
produzione presentata dal responsabile della conservazione in purezza
per le varieta' iscritte con decreto ministeriale  n.  33959  del  23
luglio 2021; 
  Visti i pareri espressi dal gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, e' iscritta nel registro nazionale delle varieta' dei prodotti
sementieri, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, la varieta'  da  conservazione  sotto  riportata  corredata
dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la zona di  produzione
delle sementi, la superficie  destinata  alla  coltivazione,  nonche'
l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione e i  limiti
quantitativi per produzione annuale delle sementi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico