IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  31
gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio
2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30  aprile
2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile  2021  che
ha visto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
luglio 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105  recante
«Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed
economiche» che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Ritenuto, in ragione dell'attuale evoluzione del  quadro  pandemico
alla base della detta proroga dello stato di emergenza  al  31  marzo
2022, di dover rimodulare gli incarichi di collaborazione  coordinata
e continuativa di cui il Ministero della salute e' stato  autorizzato
ad avvalersi, mediante il soggetto attuatore individuato con  decreto
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  n.  414  del  7
febbraio 2020 e di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile, n. 786  del  31  luglio  2021,  nonche'  di  dover
prorogare ed integrare, fino al 31 marzo 2022, il servizio di contact
center di primo livello attivato ai sensi dell'art. 1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo
2020 gia' affidato in outsourcing e di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile, n. 804 del 28 ottobre 2021; 
  Visto il decreto-legge  22  aprile  2021  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio  2020,  n.  673
del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24  luglio
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio  2020,  n.  691
del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del  17  agosto
2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705
del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13  ottobre
2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n.  712
del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre  2020,  n.  715  del  25
novembre 2020, n. 716 del 2 novembre 2020, n.  717  del  26  novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738
del 9 febbraio 2021 n. 739 dell'11  febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752
del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772  del  30  aprile
2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio  2021,  n.  777
del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del  28  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto  2021,  n.  805
del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre
2021, n. 816 del 17  dicembre  2021  recanti:  «Ulteriori  interventi
urgenti, di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche  a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto  attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e  delle
funzioni del soggetto  attuatore  per  la  gestione  delle  attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza relativa al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, rep. 1250 del 3 maggio 2021, in virtu'  del  quale
in caso di sopravvenuta vacanza del segretario generale del Ministero
della salute, individuato soggetto attuatore, le funzioni e i compiti
di soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal  decreto  del
Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  rep.  532  del  18
febbraio 2020, sono assicurati dal direttore generale del  personale,
dell'organizzazione e del bilancio; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21  febbraio  2020  con  la  quale  il  predetto  soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i  contratti  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25  gennaio  2020  e  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, personale medico, nel numero  massimo  di settantasette
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo  nazionale
23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020,  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
soggetto attuatore di cui citato decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile rep. n. 41  del  7  febbraio  2020  e'  stato
autorizzato a conferire fino a  cinque  incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore al  termine  di
vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi  5-bis,
6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il
quale il soggetto attuatore di cui al citato  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'  stato
autorizzato ad affidare in  outsourcing,  per  il  potenziamento  del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita',  relativo  all'infezione
da nuovo coronavirus COVID-2019, un servizio  di  contact  center  di
primo livello composto da un massimo di duecento postazioni,  atti  o
tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, per un  periodo  di
due mesi; l'art. 2, con il quale  il  citato  soggetto  attuatore  e'
stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo  di
trentotto unita', della durata non superiore al  termine  di  vigenza
dello stato di emergenza, anche in deroga  all'art.  24  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a l'art.  7,  commi  5-bis,  6  e
6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  all'Accordo
collettivo nazionale 23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale  il  citato  soggetto
attuatore  e'  stato  autorizzato  a   prorogare   l'affidamento   in
outsourcing del servizio di contact center di primo  livello  per  il
potenziamento  del  servizio  1500  di  cui  all'art.  1,  comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, con la  quale,  tra  l'altro,  il
Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al  30
aprile 2021, mediante  i  soggetto  attuatore  gia'  individuato  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414  del
7  febbraio  2020,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa gia'  prorogati
al 31 gennaio 2021 all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 716  del  26  novembre  2020,
alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore
del e' stato autorizzato a prorogare, sempre fino al 30 aprile  2021,
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di  primo
livello per il potenziamento del Servizio 1500  di  cui  all'art.  1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 772 del 30 aprile 2021  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al  31
luglio 2021, mediante il soggetto attuatore individuato  con  decreto
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  n.  414  del  7
febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa,  gia'  prorogati  al  30
aprile 2021, di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, n. 736  del  30  gennaio  2021,
alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore
e' stato autorizzato  a  prorogare  fino  al  31  luglio  2021  anche
l'affidamento in outsourcing del servizio di contaci center  di primo
livello attivato ai sensi dell'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 786 del 31 luglio 2021  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al  31
dicembre 2021, mediante il  soggetto  attuatore  degli  incarichi  di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di  cento
medici, uno psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti nonche'  a
prorogare no alla medesima  data  l'affidamento  in  outsourcing  del
servizio  di  contact  center  di primo  livello  attivato  ai  sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 804 del 28 ottobre 2021, adottata per effetto dell'art. 12
del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 con la quale il Ministero della
salute e' stato autorizzato ad ampliare  ed  integrare,  fino  al  31
dicembre 2021,  il  servizio  di  contact  center  di  primo  livello
attivato  ai  sensi  dell'art.  1   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8  marzo  2020  gia'
affidato in outsourcing nonche'  ad  incrementare  le  risorse  della
contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2021, registrato alla Corte dei conti  in  data  20  maggio  2021  al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato  il  nuovo  Segretario
generale del Ministero della salute; 
  Ravvisata la necessita' di implementare i controlli sanitari presso
porti e aeroporti, nonche' tutti  i  servizi  e  le  attivita'  degli
uffici del Ministero della salute, conseguenti al  rischio  sanitario
connesso   all'emergenza    epidemiologica    da    SARS-CoV-2,    in
considerazione dell'attuale evoluzione della situazione pandemica per
le nuove varianti e in particolare per la variante Omicron; 
  Considerato,  nel  quadro  epidemiologico  attuale,  l'aumento  dei
contagi e il prevedibile incremento delle attivita' di competenza del
Ministero della salute  legate  alla  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza fino al 31 marzo 2022; 
  Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al  soggetto
attuatore del Ministero della salute di cui  all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
risultano disponibili risorse economiche non spese; 
  Considerato  che  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dal
mantenimento dei livelli di controllo sanitario  e  di  attivita'  di
profilassi nazionale e internazionale attivati,  il  Ministero  della
salute ha comunicato la disponibilita'  ad  integrare  la  richiamata
contabilita' speciale con le risorse proprie stanziate  sul  capitolo
4393 del Centro nazionale per la prevenzione  e  il  controllo  delle
malattie (CCM); 
  Considerato che la specificita' della  situazione  emergenziale  ha
visto  il  coinvolgimento  diretto  del  Ministero  della  salute  e,
conseguentemente, l'impegno  effettivo  del  personale  del  predetto
Dicastero nelle attivita'  connesse  all'emergenza,  con  conseguente
necessita' che al personale  non  dirigenziale  del  Ministero  della
salute  vengano  corrisposti  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore
mensili, oltre i limiti di spesa  previsti  dalla  vigente  normativa
anche contrattuale; 
  Vista la nota del Ministero della  salute  prot.  n.  7979  del  22
dicembre 2021; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al
31 marzo 2022, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  n.  414  del  7
febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza  del
Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020,
n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772 del 30 aprile 2021 e n.  786
del  31  luglio  2021,  nel  limite  massimo  di  cento  medici,  uno
psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti con oneri quantificati
in euro 2.660.879,67. 
  2. Al fine di  assicurare  gli  interventi  urgenti  di  protezione
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di  cui  al  comma  1,
continuano  ad  essere  conferiti   al   personale   medico   abitato
all'esercizio della professione medica e iscritto al relativo  ordine
professionale,   anche   durante    l'iscrizione    ai    corsi    di
specializzazione, a partire dal primo anno  di  corso,  al  di  fuori
dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in  deroga  alle
incompatibilita' previste dai contratti di  formazione  specialistica
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  3. Il personale medico di  cui  al  comma  1,  continua  ad  essere
autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020. 
  4. Il soggetto attuatore e', altresi', autorizzato a prorogare fino
al 31 marzo  2022,  l'affidamento  in  outsourcing  del  servizio  di
contact  center  di primo  livello  attivato  ai  sensi  dell'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero
di pubblica utilita', cosi' come ampliato ed integrato dall'ordinanza
n. 804/2021, citata in  premessa,  con  oneri  quantificati  in  euro
3.099.674,83. 
  5. Il Ministero della salute e', altresi', autorizzato anche  oltre
i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2022,  fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni vigenti  in  materia  di  durata  massima
dell'orario di lavoro,  a  corrispondere  al  proprio  personale  non
dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica  da
COVID-19,  compensi   per   prestazioni   di   lavoro   straordinario
effettivamente reso in presenza  sul  luogo  di  lavoro,  nel  limite
massimo di  cinquanta  ore  mensili  pro-capite,  esclusivamente  nei
confronti  dei  dipendenti  effettivamente  impiegati  in   attivita'
direttamente connesse alla gestione  della  situazione  emergenziale,
oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche
contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di  euro
204.750,00 a carico delle risorse indicate al comma 6. 
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,  4  e
5, quantificati nel limite massimo complessivo di  euro  5.965.304,50
per l'anno 2022, si provvede a valere sulla contabilita' speciale  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute e' autorizzato
a trasferire sulla predetta contabilita' speciale, in  aggiunta  alle
risorse residue ivi presenti  pari  a  euro  4.122.839,00,  ulteriori
risorse, pari a euro 1.842.465,50, allocate  sul  capitolo  4393  del
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.  A
tal fine il capitolo 4393  e'  integrato  di  euro  1.842.465,50  per
l'anno 2022 mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo  di  parte
corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge  31  dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2021 
 
                                             Il Capo del dipartimento 
                                             della protezione civile  
                                                    Curcio