IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in
particolare, l'art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) che ha previsto
l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso e
l'utilizzo delle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate
con la chiusura delle cupole paravento, con finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici,
senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2021, n. 282;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», con il
quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi
della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
Visto, in particolare, l'art. 4, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, i quali prevedono che
l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 si applica, fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e
l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al sopra citato art.
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ivi incluse,
pertanto, le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con
la chiusura delle cupole paravento, con finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», e, in
particolare, l'art. 1, comma 5, che, tra l'altro, nell'estendere ai
mezzi di trasporto l'impiego della Certificazione verde COVID-19 da
vaccinazione o guarigione, abroga a decorrere dal 10 gennaio 2022 la
sopra citata lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 9-quater del
decreto-legge n. 52 del 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Rilevata l'esigenza di mantenere ferme anche successivamente al 9
gennaio 2022 le vigenti previsioni relative all'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per
l'accesso e l'utilizzo degli impianti di risalita, tenuto anche conto
dei livelli di fruizione degli stessi per la stagione turistica in
corso;
Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure in materia;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'art. 4, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad
applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con
la chiusura delle cupole paravento, con finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.