IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25  marzo
2020, n. 19; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) che ha previsto
l'impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  per  l'accesso   e
l'utilizzo delle funivie, cabinovie e seggiovie,  qualora  utilizzate
con   la   chiusura   delle   cupole   paravento,    con    finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in  comprensori  sciistici,
senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre 2021, n. 282; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  con  il
quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al  protrarsi
della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  commi  2  e  3,  del   citato
decreto-legge 24  dicembre  2021,  n.  221,  i  quali  prevedono  che
l'obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2 si  applica,  fino  alla  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso  e
l'utilizzo dei mezzi  di  trasporto  di  cui  al  sopra  citato  art.
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  ivi  incluse,
pertanto, le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora  utilizzate  con
la    chiusura    delle    cupole    paravento,     con     finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5, che, tra l'altro,  nell'estendere  ai
mezzi di trasporto l'impiego della Certificazione verde  COVID-19  da
vaccinazione o guarigione, abroga a decorrere dal 10 gennaio 2022  la
sopra citata lettera  e-bis)  del  comma  1  dell'art.  9-quater  del
decreto-legge n. 52 del 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Rilevata l'esigenza di mantenere ferme anche successivamente  al  9
gennaio  2022  le  vigenti  previsioni  relative   all'utilizzo   dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie  di  tipo  FFP2  per
l'accesso e l'utilizzo degli impianti di risalita, tenuto anche conto
dei livelli di fruizione degli stessi per la  stagione  turistica  in
corso; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure in materia; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi  di  protezione  delle
vie respiratorie di tipo FFP2 di  cui  all'art.  4,  comma  2,  primo
periodo, del decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,  continua  ad
applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora  utilizzate  con
la    chiusura    delle    cupole    paravento,     con     finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.