IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25  marzo
2020, n. 19; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9-quater, comma 1, come modificato  dall'art.  1,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che ha previsto,
a decorrere dal 10 gennaio 2022, l'impiego delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b)  e  c-bis),  per
l'accesso anche ai mezzi di trasporto pubblico locale e  regionale  e
per il loro utilizzo; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  con  il
quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al  protrarsi
della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto, inoltre, l'art. 4 del citato decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221, che prevede l'utilizzo dei dispositivi  di  protezione  delle
vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto di cui  all'art.
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», e,  in
particolare, il sopra citato articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"  e,   in   particolare,
l'allegato 16, concernente "Linee guida per il  trasporto  scolastico
dedicato"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Preso atto della proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili; 
  Vista la richiesta  formulata  dall'Associazione  nazionale  comuni
italiani in merito alle  modalita'  di  accesso  degli  studenti  dai
dodici anni compiuti al trasporto scolastico anche dedicato; 
  Sentito il Ministro dell'istruzione; 
  Tenuto conto della  specifica  situazione  geografica  delle  isole
minori e  delle  isole  lagunari  e  lacustri,  caratterizzata  dalla
peculiare disponibilita' dei mezzi di collegamento con le altre isole
e con il resto del Paese; 
  Rilevata la necessita', sulla base del quadro normativo  vigente  e
delle tempistiche della campagna vaccinale in corso, di garantire  ai
soggetti che devono spostarsi da e per le isole minori e da e per  le
isole lagunari e lacustri, nel  rispetto  delle  adottate  misure  di
contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, il regolare
accesso alle cure e  la  frequenza  dei  corsi  di  scuola  primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure  transitorie
di carattere eccezionale in materia, che consentano tali  spostamenti
attraverso il ricorso altresi'  alla  certificazione  verde  COVID-19
rilasciata a seguito dell'effettuazione di un test antigenico  rapido
o molecolare; 
  Rilevata,  altresi',  la  necessita'  indifferibile  e  urgente  di
assicurare  la  continuita'  didattica   per   tutti   gli   studenti
appartenenti alla medesima comunita' scolastica per  i  quali  e'  in
corso la specifica  campagna  vaccinale  anti  SARS-Cov-2  secondo  i
criteri  di  cui  alle  circolari  della  Direzione  generale   della
prevenzione sanitaria n.  59179  del  24  dicembre  2021:  «Ulteriore
estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo
("booster")  nell'ambito  della   campagna   di   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2/COVID-19" e n. 1254 del 5 gennaio 2021  "Estensione  della
raccomandazione della dose di richiamo ("booster") a tutti i soggetti
della fascia di eta' dodici-quindici anni, nell'ambito della campagna
di vaccinazione anzi SARS-CoV-2/COVID-19»; 
  Ritenuto pertanto di consentire agli stessi  il  pieno  accesso  ai
mezzi di trasporto scolastico dedicato, fermo restando  l'obbligo  di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo
FFP2; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e  fino  al  10  febbraio  2022,
l'accesso e l'utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  per  gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per  le
isole lagunari e lacustri, per documentati  motivi  di  salute  e  di
frequenza, per gli studenti di eta' pari o superiore ai dodici  anni,
dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di  secondo
grado,  e'  consentito  anche  ai  soggetti  muniti  di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera  c)
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni. 
  2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado  e  di  secondo  grado  e'
consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il
loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9-quater,  comma
1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato  dall'art.
1, comma 2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  229,  fermo
restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle  linee  guida  per  il
trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto  del
Presidente dei Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art.  9-quater  del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.