LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 5 maggio 2021; 
  Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto  197,  n.
281, che affida a  questa  Conferenza  il  compito  di  promuovere  e
sancire accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento  e
di Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione,  al
fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle  norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule umani», ed in particolare l'  art.
6, comma 1, il quale prevede che, con accordo in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti  i  requisiti  minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti e
le linee guida per l'accreditamento,  sulla  base  delle  indicazioni
all'uopo  fornite  dal  Centro  nazionale  trapianti  e  dal   Centro
nazionale sangue, per le rispettive competenze; 
  Visti i seguenti atti di questa Conferenza: 
    l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le  province
autonome del 10 luglio 2003 (Rep. atti  n.  1770/CSR)  sul  documento
recante: «Linee guida in tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE), con il quale sono
state definite le caratteristiche generali delle strutture  coinvolte
nell'attivita' di trapianto di CSE; 
    l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 5
ottobre 2006  (Rep.  atti  n.  2637/CSR)  in  materia  di  ricerca  e
reperimento di  cellule  staminali  emopoietiche  presso  registri  e
banche italiane ed estere; 
    l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province  autonome  del
29 aprile 2010 (Rep. atti n. 57/CSR) recante «Definizione dei poli di
funzionamento del registro nazionale  italiano  donatori  di  midollo
osseo, sportello unico  per  la  ricerca  e  reperimento  di  cellule
staminali emopoietiche da donatore non consanguineo»; 
    l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome del  16
dicembre  2010  (Rep.  atti  n.   242/CSR)   sui   requisiti   minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  attivita'  sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta  e  sul  modello
per le visite di verifica; 
  Vista la nota del  Ministero  della  salute  del  31  luglio  2019,
diramata alle regioni e Province autonome di Trento e  Bolzano  il  5
agosto 2019; 
  Vista la nota del 10 ottobre 2019, con la  quale  il  Coordinamento
salute delle regioni ha trasmesso un documento di osservazioni  sullo
schema di accordo, che e'  stato  diramato  il  14  ottobre  2019  ai
Ministeri competenti; 
  Atteso che nella riunione tecnica del 22 ottobre  2019  sono  state
condivise, nella quasi totalita', le proposte emendative regionali; 
  Vista la nota del Ministero della salute del 4 marzo 2021, diramata
alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il 9  marzo
2021, con la quale e' stato  trasmesso  il  testo  del  documento  in
parola che ha recepito le osservazioni  avanzate  dalle  regioni  nel
corso  della  seduta  tecnica  del  22  ottobre  2019,  ai  fini  del
perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni; 
  Visto l'assenso tecnico sul provvedimento in  epigrafe,  comunicato
dal Coordinamento della Commissione salute delle regioni il 29  marzo
2021; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza, le regioni e le province autonome hanno  espresso  parere
favorevole sul provvedimento in epigrafe; 
  Acquisito, quindi, l'assenso del Governo,  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nei seguenti termini: 
  Visti: 
    il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.   16,   recante:
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo
stoccaggio  e  la  distribuzione  di  tessuti  e  cellule  umani»,  e
successive modificazioni; 
    gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.
16,   che   individuano   rispettivamente   le    prescrizioni    per
l'autorizzazione  e  l'accreditamento  degli  istituti  dei  tessuti,
riportate nell'allegato V al medesimo decreto, e le prescrizioni  per
l'autorizzazione e l'accreditamento allo svolgimento dei procedimenti
di preparazione di tessuti e cellule, riportate nell'allegato VI; 
    la circolare del Ministero della sanita' n. 10  del  22  febbraio
1986 inerente i centri per il trapianto di midollo; 
    il decreto del Ministro della sanita' 29  gennaio  1992,  recante
«Elenco delle alte specialita' e fissazione dei  requisiti  necessari
alle strutture sanitarie per  l'esercizio  delle  attivita'  di  alta
specialita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  1992,
n. 26; 
    la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia
di prelievi e di trapianti di  organi  e  tessuti»,  come  modificata
dall'art. 1, comma 340, lettera a), della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, che affida al Centro nazionale per i trapianti la  raccolta  dei
dati relativi alle attivita' di trapianto ed il compito di fissare  i
parametri relativi alla qualita' del  funzionamento  delle  strutture
trapiantologiche, compresi i trapianti da donatore vivente,  tra  cui
si annovera anche il trapianto di cellule staminali emopoietiche; 
    il decreto del Ministro della salute 19  novembre  2015,  recante
«Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai  trapianti,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 340, legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure  informative  per  lo
scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati  ai  trapianti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre  2015,  n.  280,  che
all'art. 4, nel definire la Rete nazionale  trapianti,  individua  al
comma 3, il Centro regionale trapianti (CRT) quale livello  regionale
della Rete; 
    la legge 6  marzo  2001,  n.  52,  recante:  «Riconoscimento  del
registro nazionale italiano  dei  donatori  di  midollo  osseo»,  che
istituisce il registro nazionale italiano  dei  donatori  di  midollo
osseo  (IBMDR)  presso  l'ente  ospedaliero  «Ospedale  Galliera»  di
Genova; 
    la legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  recante:  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati» e successive modifiche ed integrazioni; 
    il  decreto  legislativo  20  dicembre  2007,  n.  261,   recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE,  che  stabilisce  norme  di
qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo,  la  lavorazione,
la conservazione e la distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti»; 
    il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   207,   recante
«Attuazione della direttiva  2005/61/CE,  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
    il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   208,   recante
«Attuazione della direttiva  2005/62/CE,  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
    il decreto del Ministro della salute  2  novembre  2015,  recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e  degli  emocomponenti»,  pubblicato  nel  S.O.  n.  69  alla
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2015, n. 300; 
    il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  gennaio  1997,
recante «Approvazione dell'atto di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in  materia  di
requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi   per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
1997, n. 42; 
    il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro»  e  successive
modificazioni; 
    il decreto del  Ministro  della  salute  2  aprile  2015,  n.  70
«Regolamento  recante   definizione   degli   standard   qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno  2015,  n.
127; 
    il  decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  256,   recante
«Attuazione della direttiva 2015/565/UE, che  modifica  la  direttiva
2006/86/CE per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni  tecniche
relative alla codifica di tessuti e cellule umani»; 
    il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.   46,   recante
«Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  concernente  i  dispositivi
medici» e successive modificazioni; 
    il  regolamento  (UE)  2017/745  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
    il  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016; 
    il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante  «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio  2016,
recante modifica della direttiva 2005/62/CE per  quanto  riguarda  le
norme  e  le  specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i  servizi
trasfusionali»; 
    il documento elaborato dal  Centro  nazionale  trapianti  recante
«Linee guida per la sala criobiologica di un  istituto  dei  tessuti»
del 6 novembre 2014; 
    il documento elaborato da  SIMTI-GITMO  recante  «Raccomandazioni
SIMTI - GITMO per la gestione della donazione  di  cellule  staminali
emopoietiche  (CSE)  nel  donatore  familiare  e  non  familiare  per
trapianto allogenico» - Edizione 2011; 
  Tenuto conto degli standard nazionali ed  internazionali  elaborati
da: 
    IBMDR: Italian Bone Marrow Donor Registry, sportello unico per la
ricerca  e  reperimento  di  cellule  staminali  emopoietiche  presso
registri e banche italiane ed estere; 
    GITMO: Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo, cellule
staminali emopoietiche e terapia cellulare; 
    SIMTI:   Societa'   Italiana   di   Medicina   Trasfusionale    e
Immunoematologia; 
    SIdEM: Societa' Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare; 
    WMDA: World Marrow Donor Association, associazione internazionale
per l'interscambio di cellule staminali per trapianto emopoietico; 
    JACIE: Joint Accreditation Committee ISCT (International  Society
for Cellular Therapy) e EBMT (European Group  for  Blood  and  Marrow
Transplantation); 
    EFI: European Federation for Immunogenetics; 
    ASHI: American Society for Histocompatibility and Immunogenetics; 
  Considerato  che  l'attivita'  terapeutica  di  trapianto  di   CSE
(Cellule staminali emopoietiche) viene eseguita nell'Unita'  clinica,
dotata  di  autonomia  o  collocata  all'interno  di  un  reparto  di
ematologia o di oncoematologia, che opera in raccordo funzionale  con
l'Unita' di raccolta e l'Unita' di processazione; 
  Considerato  che,  al  fine  di  assicurare  qualita'  e  sicurezza
dell'attivita' di trapianto di CSE, e'  necessario  disciplinare  nel
suo insieme l'intera attivita' di trapianto,  articolata  in  diverse
strutture  (Unita'  clinica,  Unita'  di  processazione,  Unita'   di
raccolta di CSE da midollo osseo  e  Unita'  di  raccolta  da  sangue
periferico), prevedendo che la stessa sia definita all'interno di  un
Programma di trapianto (PT), quale strumento organizzativo-funzionale
per garantire un'azione coordinata tra le strutture ad esso afferenti
e coinvolte nell'attivita' medesima; 
  Considerata la necessita', ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, di definire i  requisiti
minimi  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  specifici  degli
istituti dei tessuti di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  q)  del
medesimo decreto, per lo svolgimento delle attivita' di  lavorazione,
conservazione,  stoccaggio  e  distribuzione  di  CSE  ai   fini   di
trapianto,  con  esclusione  delle  banche  di  sangue  del   cordone
ombelicale,  in  conformita'  ai  requisiti  stabiliti  dal   decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191  e  dal  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 16; 
  Tenuto  conto  che  gli  istituti  dei  tessuti,  nell'ambito   del
trapianto di CSE, sono identificati  quali  Unita'  di  processazione
delle CSE, funzionalmente collegate da una parte alle  strutture  ove
avviene la raccolta di  CSE  da  sangue  periferico,  effettuata  nei
servizi trasfusionali,  e  dall'altra  alle  Unita'  cliniche,  quali
unita'  operative  responsabili  della  raccolta  di  CSE  da  sangue
midollare e dell'impiego terapeutico delle CSE; 
  Considerata, pertanto, l'esigenza di definire, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,  oltre  i  requisiti
minimi organizzativi, strutturali e tecnologici  degli  istituti  dei
tessuti e le linee-guida per l'accreditamento degli stessi,  anche  i
requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  e  le
linee-guida per l'accreditamento dei Programmi di trapianto  (PT)  di
CSE, nonche' di tutte le strutture afferenti ai PT,  sulla  base  del
collegamento funzionale esistente tra le medesime; 
  Rilevata la  necessita',  alla  luce  delle  intervenute  normative
nazionali e dell'Unione europea nel settore dei tessuti e cellule, di
rinnovare, sostituendolo con  il  presente  atto,  l'accordo  tra  il
Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano 10 luglio 2003 (Rep. atti  n.  1770/CSR),  recante  «Linee
guida in tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico  delle
cellule staminali emopoietiche (CSE)», e di considerare  superata  la
circolare del Ministro della sanita'  n.  10  del  22  febbraio  1986
inerente ai centri per il trapianto di midollo, al fine di costituire
un unico e completo  documento  di  riferimento  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di trapianto di CSE, comprendente i requisiti minimi e
le linee guida  di  accreditamento  relativi  a  tutte  le  strutture
coinvolte nel trapianto di CSE, ivi  compresa  l'Unita'  clinica  per
l'impiego terapeutico; 
  Considerato che, ferma  restando  l'autonomia  organizzativa  delle
regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  il  presente
documento stabilisce l'insieme dei requisiti specifici sulla base dei
quali le regioni e le Province autonome autorizzano e accreditano  il
Programma di trapianto; 
  Visto il  documento  presentato  dal  Centro  nazionale  trapianti,
elaborato dal gruppo  di  lavoro  istituito  dal  predetto  Centro  e
costituito da esperti  del  settore,  rappresentanti  delle  societa'
scientifiche GITMO (Gruppo  Italiano  per  il  Trapianto  di  Midollo
Osseo, cellule staminali emopoietiche  e  terapia  cellulare),  SIMTI
(Societa' Italiana di Medicina Trasfusionale  e  Immunoematologia)  e
SIdEM (Societa' Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare), con
la partecipazione dei rappresentanti del Centro  nazionale  sangue  e
del Ministero della salute; 
 
                             Si conviene 
 
  1.  sul  documento  recante  «Definizione  dei   requisiti   minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici  e  delle  linee  guida  per
l'autorizzazione e  l'accreditamento  delle  strutture  afferenti  al
Programma di trapianto (PT) di cellule staminali emopoietiche  (CSE),
costituite da Unita' clinica, Unita' di raccolta  di  CSE  da  sangue
periferico, Unita' di raccolta di  sangue  midollare  e  l'Unita'  di
processazione», composto dagli allegati  A  e  B,  che  costituiscono
parte integrante del presente atto. 
  2.  L'allegato  A  definisce  i  requisiti  minimi   organizzativi,
strutturali  e  tecnologici  dell'Unita'  clinica,   dell'Unita'   di
raccolta delle CSE da sangue periferico (di  seguito  indicato  PB  -
Peripheral Blood), dell'Unita' di raccolta delle cellule staminali da
sangue midollare (di seguito indicato BM - Bone Marrow) e dell'Unita'
di  processazione;  l'allegato  B  riguarda  le   linee   guida   per
l'autorizzazione e l'accreditamento dei  Programmi  di  trapianto  di
nuova  istituzione  e  i  requisiti  di  attivita'  minima   per   il
mantenimento dell'accreditamento dell'attivita' di trapianto di CSE. 
  3.  I  requisiti  di  cui  all'allegato  A  del  presente   accordo
comprendono  anche  le  modalita'  organizzative   di   coordinamento
dell'Unita' di processazione con i servizi trasfusionali  sedi  delle
Unita' di raccolta di CSE da PB, con le Unita' cliniche  responsabili
della raccolta di CSE da BM e con  le  Unita'  cliniche  responsabili
dell'impiego delle CSE  a  fini  di  trapianto,  fermi  restando  per
ciascuna delle suddette  unita'  i  requisiti  generali  e  specifici
stabiliti dalla normativa vigente. 
  4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  sulla
base dei requisiti definiti  con  il  presente  atto,  verificata  la
conformita' delle unita'  afferenti  al  PT  ai  predetti  requisiti,
autorizzano e accreditano i  PT  di  CSE,  specificandone  le  unita'
afferenti e la tipologia di attivita'  clinica  di  trapianto  svolta
(autologo adulto, autologo pediatrico, allogenico adulto,  allogenico
pediatrico, misto adulto/pediatrico). 
  5. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  fini
dell'autorizzazione e accreditamento del PT, organizzano, avvalendosi
dei propri organismi tecnici e congiuntamente al CRT ed al CNT  e  al
CNS per gli ambiti di rispettiva competenza, visite  di  verifica  ed
adeguate misure di controllo presso le unita'  afferenti  al  PT,  al
fine di accertare la conformita' ai requisiti definiti  nell'allegato
A  e  il  mantenimento  degli  standard  di  accreditamento  di   cui
all'allegato B. Le verifiche sono effettuate ogni due anni. 
  6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente  accordo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al  recepimento  del
medesimo. 
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
dodici mesi dalla data di recepimento  del  presente  accordo,  ferma
restando l'autonomia organizzativa ad esse riconosciuta,  sulla  base
della programmazione regionale e nell'ottica della  razionalizzazione
dell'impiego delle risorse del SSN, sentito il CNT, stabiliscono i PT
di  CSE  attivi  nel   territorio   regionale,   necessari   per   il
soddisfacimento         dei         fabbisogni          assistenziali
specialistici/trapiantologici dell'utenza, tenendo  anche  conto  dei
dati   derivanti   dalla   mobilita'   sanitaria   e   dai   percorsi
assistenziali/diagnostici-terapeutici. 
  8. Le regioni e Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
ricevono l'istanza di autorizzazione/accreditamento di un PT di nuova
istituzione o di rinnovo attivano le procedure per dare seguito  alla
richiesta. 
  9.  Le  regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
stabiliscono la collocazione dei PT di nuova istituzione nel rispetto
di quanto previsto dal decreto del Ministro  della  salute  2  aprile
2015, n. 70, al fine di  garantire  elevati  livelli  di  qualita'  e
sicurezza  nell'erogazione  dei  previsti   livelli   essenziali   di
assistenza in materia di trapianto di CSE. 
  10. Il monitoraggio delle attivita' previste dal  presente  accordo
e' effettuato dalle regioni e dalle Province autonome,  attraverso  i
centri regionali trapianti e con il coordinamento del CNT. 
  11. I dati personali, ivi inclusi quelli rientranti nelle categorie
particolari ai sensi dell'art. 9,  regolamento  (UE)  2016/679,  sono
raccolti solo se adeguati, pertinenti e limitati a quanto  necessario
rispetto al  perseguimento  delle  finalita'  previste  nel  presente
accordo e nelle vigenti disposizioni  normative.  Tali  dati  vengono
trattati e conservati in conformita' alle  previsioni  contenute  nel
regolamento  (UE)   2016/679,   nel   rispetto   del   principio   di
responsabilizzazione.  L'integrita'  e  la  riservatezza   dei   dati
trattati,  prevista  dall'art.  5,  paragrafo  1,  lettera  f),   del
regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196 e successive modificazioni ed  integrazioni,  viene  garantita
mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche  sulla  base
del rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche. 
  12. L'accordo tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano 10 luglio 2003 (Rep. atti n.
1770/CSR), recante «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione  e
impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)» cessa  di
avere applicazione dalla data di pubblicazione del  presente  accordo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  13. All'attuazione del presente  accordo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
    Roma, 5 maggio 2021 
 
                                               Il Presidente: Gelmini 
Il segretario: Siniscalchi