IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati» e, in particolare, gli articoli 12, 19 e 20; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 439, che, integrando l'art. 12 della succitata legge 21 ottobre
2005,  n.  219,  al  fine  di  rafforzare,  in  tutto  il  territorio
nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di  qualita'  e
sicurezza  dei   processi   produttivi   attinenti   alle   attivita'
trasfusionali, prevede che il  Centro  nazionale  sangue  svolge,  in
accordo con le regioni, attivita' di  supporto  alla  verifica  e  al
controllo ai fini della certificazione di conformita' delle attivita'
e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni  normative
nazionali  ed  europee,  quale  garanzia  propedeutica  al   rilascio
dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte  delle  regioni  e
delle province autonome; 
  Visto, in particolare, il comma 4-ter  del  citato  art.  12  della
legge n. 219 del 2005, che prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore dello stesso  comma  4-ter,  sono  definite  le  modalita'  di
funzionamento, in  seno  al  Centro  nazionale  sangue,  del  sistema
nazionale  di  verifica,  controllo  e  certificazione,   anche   con
riferimento ai rapporti con le regioni e con le Province autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti», in particolare, gli articoli 3, 4 e 5; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE,  e  successive  direttive  di
modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli  205  e
2126; 
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e  Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 19  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219,  sui  requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite  di  verifica,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano il 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 20 della legge 21  ottobre
2005,  n.  219,  sul  documento  concernente  le  Linee   guida   per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del sangue e degli emocomponenti, sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. atti n. 149/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011,  recante
«Istituzione di un elenco nazionale  di  valutatori  per  il  sistema
trasfusionale per. lo svolgimento di  visite  di  verifica  presso  i
servizi trasfusionali e le unita' di  raccolta  del  sangue  e  degli
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 162 del 14 luglio 2011; 
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e le Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante:  «Caratteristiche  e
funzioni delle Strutture regionali  di  coordinamento  (SRC)  per  le
attivita' trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel  Supplemento  ordinario
n. 69 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28
dicembre 2015; 
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e  Province autonome di
Trento  e  Bolzano  concernente   la   «Revisione   e   aggiornamento
dell'accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 (rep. atti n.  115/CSR),  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge  21  ottobre  2005,  n.
219, relativo alla  stipula  di  convenzioni  tra  regioni,  Province
autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue», sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile  2016
(rep. atti n. 61/CSR); 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  b),  della
legge 21 ottobre 2005, n.  219,  tra  Governo,  regioni  e   province
autonome per «la definizione dei criteri e dei principi generali  per
la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, Province  autonome
e Associazioni e Federazioni di donatori di  sangue  e  adozione  del
relativo  schema-tipo.   Revisione   e   aggiornamento   dell'accordo
Stato-regioni 14 aprile  2016  (rep.  atti  61/CSR)»  (rep.  atti  n.
100/CSR dell'8 luglio 2021); 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del  25  luglio
2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto  riguarda
le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i  servizi
trasfusionali; 
  Vista la raccomandazione R 95 (15),  recante  preparazione,  uso  e
garanzia di qualita' degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, edizione  corrente,
e la sua Appendice  «Guida  alla  preparazione,  uso  e  garanzia  di
qualita' degli emocomponenti», emanata dalla Direzione europea per la
qualita'  dei  medicinali  e  dell'assistenza  sanitaria  (EDQM)  del
Consiglio di Europa; 
  Viste le linee direttrici di buone prassi (Good Practice Guidelines
- GPGs), elaborate congiuntamente dalla Commissione europea  e  dalla
Direzione europea per la qualita' dei  medicinali  e  dell'assistenza
sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e  pubblicate  dal  Consiglio
d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e  garanzia  di  qualita'
degli  emocomponenti   -   19ª   edizione   2017,   Appendice   della
raccomandazione  n.  R  (95)  15  del  Comitato  dei  Ministri  sulla
preparazione, uso e garanzia di qualita' degli emocomponenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2018,  n.  19,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione  del  25
luglio 2016 recante modifica della direttiva  2005/62/CE  per  quanto
riguarda le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i
servizi trasfusionali»; 
  Considerato che le  succitate  Linee  direttrici  di  buone  prassi
(GPGs) ottemperano anche ai principi e agli orientamenti  dettagliati
delle buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing  Practices  -
GMPs) di cui all'art. 47, paragrafo 1,  della  direttiva  2001/83/CE,
per quanto di pertinenza dei servizi trasfusionali, incluso il plasma
come materia prima per la produzione di medicinali plasmaderivati; 
  Ritenuto di provvedere con il presente decreto, in attuazione della
modifica introdotta dall'art. 1, comma 439, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, all'art. 12  della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,
all'istituzione e alla definizione delle modalita' di  funzionamento,
in  seno  al  Centro  nazionale  sangue,  del  sistema  nazionale  di
verifica, controllo e certificazione di conformita' delle attivita' e
dei prodotti dei servizi  trasfusionali,  anche  con  riferimento  ai
rapporti con le regioni e con le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto l'accordo ai sensi dell'art.  2,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 208 cosi' come aggiunto dall'art.  1,
lettera b), del decreto legislativo 19 marzo  2018,  n.  19,  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
concernente «Aggiornamento e revisione dell'accordo Stato-regioni  16
dicembre  2010  (rep.  atti  n.  242/CSR)   sui   requisiti,   minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali  e
delle unita' di raccolta del  sangue  e  degli  emocomponenti  e  sul
modello per le visite di verifica» del 25 marzo 2021  (rep.  atti  n.
29/CSR); 
  Ritenuto  necessario   definire,   mediante   l'aggiornamento   del
menzionato accordo 16 dicembre 2010 (rep. atti  n.  242/CSR)  di  cui
all'art. 19 della legge n. 219 del 2005, le modalita' per la gestione
delle attivita' correlate all'autorizzazione e  all'accreditamento  e
per  l'organizzazione  delle   visite   di   verifica   dei   servizi
trasfusionali  e  delle  Unita'  di  raccolta  del  sangue  e   degli
emocomponenti  al  fine  di  garantire  omogeneita'  delle  verifiche
ispettive su tutto il territorio nazionale, nonche' in  relazione  al
sistema nazionale di verifica di cui al  presente  decreto,  anche  i
rapporti con le regioni e le province autonome; 
  Ritenuto, altresi', necessario apportare le adeguate  modifiche  al
fine di  armonizzare  le  disposizioni  del  menzionato  decreto  del
Ministro  della  salute  26  maggio  2011,  relativo  all'istituzione
dell'elenco nazionale dei valutatori per  il  sistema  trasfusionale,
con quelle del presente decreto; 
  Acquisito  il  parere  della  sezione  tecnica   per   il   sistema
trasfusionale del Comitato tecnico sanitario  espresso  nella  seduta
del 12 giugno 2018; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra Stato, regioni e  Province autonome di Trento e di Bolzano  nella
seduta del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 205/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Obiettivi e ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  4-ter
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono definite  le  modalita'  di
funzionamento  del  sistema  nazionale  di  verifica,   controllo   e
certificazione di conformita' delle  attivita'  e  dei  prodotti  dei
servizi trasfusionali e delle  Unita'  di  raccolta  alle.  normative
nazionali ed europee,  anche  con  riferimento  ai  rapporti  con  le
regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Obiettivi specifici del sistema nazionale di verifica, controllo
e certificazione sono quelli di garantire,  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
    a)  uniformi  ed  elevati  livelli  di  qualita'  e  sicurezza  e
omogeneita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi  trasfusionali
e delle Unita'  di  raccolta,  anche  ai  fini  della  produzione  di
medicinali plasmaderivati; 
    b) l'armonizzazione delle  modalita'  e  il  rafforzamento  della
terzieta'  delle  procedure  regionali  di  verifica,   controllo   e
certificazione di  conformita'  dei  servizi  trasfusionali  e  delle
Unita' di raccolta, quale garanzia propedeutica al rilascio da  parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  dell'autorizzazione   e
dell'accreditamento istituzionale, previsti dall'art. 20 della  legge
21 ottobre 2005, n. 219, e dall'art. 4  del  decreto  legislativo  20
dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse; 
    c) il monitoraggio e il controllo dell'attuazione da parte  delle
regioni e delle province autonome delle  disposizioni  contenute  nel
presente decreto. 
  3. Il sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione  e'
costituito in seno al Centro nazionale sangue, che svolge, in accordo
con le regioni e le  province  autonome,  attivita'  di  supporto  ai
competenti  organismi  regionali  di  verifica  e   controllo   delle
attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali e delle Unita'  di
raccolta, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.