IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
28, che ha istituito, presso  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico, un fondo di garanzia a  sostegno  della  realizzazione  di
reti di teleriscaldamento, alimentato da un  corrispettivo  applicato
al consumo di gas metano, pari a 0,05 centesimi di euro/Sm³, posto  a
carico dei clienti finali,  assegnando  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e  il  sistema  idrico  la  regolamentazione  delle
modalita' di applicazione e raccolta del suddetto  corrispettivo  (di
seguito, «Fondo»); 
  Visto l'art. 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
introdotto dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
che, al fine di promuovere la realizzazione di servizi  energetici  e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli  edifici  di
proprieta'  pubblica,  con  particolare   attenzione   agli   edifici
scolastici e agli ospedali, ha disposto che il «Fondo» potesse essere
utilizzato anche per il sostegno alla realizzazione  di  progetti  di
miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 12 del  decreto  legislativo
n. 102 del 2014 che alloca, a copertura del programma  di  interventi
per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili
della pubblica amministrazione  centrale,  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo, le risorse ivi identificate,  disponendo  altresi'
che il relativo stanziamento, ai sensi della lettera a) dell'art.  5,
comma 12 citato, possa essere integrato fino a  25  milioni  di  euro
annui per il periodo 2015-2030, a valere  sulle  risorse  annualmente
confluite nel «Fondo», previa determinazione dell'importo da  versare
con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo  n.  102
del  2014  che  istituisce,  presso  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, il «Fondo nazionale per l'efficienza energetica» e dispone
che la dotazione iniziale ivi prevista possa essere integrata, per il
periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente  confluite  nel
«Fondo»,  previa  determinazione  dell'importo  da  versare  con   il
medesimo decreto di cui all'art. 5, comma 12, lettera a) del  decreto
legislativo n. 102 del 2014; 
  Visto il decreto 22  dicembre  2017  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  recante  priorita',  criteri,  condizioni,   modalita'   di
funzionamento, di gestione e di  intervento  e  prime  dotazioni  del
Fondo nazionale per l'efficienza energetica; 
  Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
legge di stabilita' 2016, con il quale la  Cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico e' stata trasformata in  ente  pubblico  economico,
denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA); 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 96, in materia di  contabilita'
e finanza pubblica; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
acquisita al  protocollo  del  MISE-DGMEREEN  con  n.  22447  del  25
novembre 2014, con cui e' stata comunicata l'istituzione del capitolo
del Ministero dello sviluppo economico n. 7660  «Fondo  da  assegnare
per la realizzazione di progetti finalizzati alla  promozione  ed  al
miglioramento dell'efficienza energetica»; 
  Considerato  che  il  suddetto  capitolo  n.  7660   e'   distinto,
rispettivamente,  nel  piano  gestionale  02   «Interventi   per   il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale»,  per  l'attuazione  dell'art.  5,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  102  del  2014,  e  nel  piano
gestionale 03 «Fondo  nazionale  per  l'efficienza  energetica»,  per
l'attuazione dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del
2014; 
  Vista la nota acquisita al protocollo del MISE-DGMEREEN con n. 3671
del 18 febbraio 2019, con la quale la Cassa per i servizi  energetici
e ambientali comunica che le risorse accantonate  nel  «Fondo»,  alla
data del 31 dicembre 2018, ammontano a 130.376.570,65 euro; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Determinazione degli importi da versare 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 12, lettera a) e dell'art. 15, comma
1, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014,  l'importo  da
versare  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   e'   determinato
nell'ammontare  complessivo  di  130.376.570,65  euro,   per   essere
successivamente  riassegnato  al  capitolo  7660   dello   stato   di
previsione del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  corso  di
trasferimento al bilancio del Ministero della transizione  ecologica,
«Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla
promozione ed al  miglioramento  dell'efficienza  energetica»,  nella
misura riportata su base annuale nella tabella di cui all'allegato 1,
parte integrante del presente decreto. 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la Cassa per i servizi energetici e ambientali  provvede  al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo  di  cui
al comma 1, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente
bancario intestato al «Fondo». 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2021 
 
                                                 Il Ministro          
                                          della transizione ecologica 
                                                  Cingolani           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2900