Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese
turistiche
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in
attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle
infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit
» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma
4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per
cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000
euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e'
riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo'
essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda
una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per
cento dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le societa'
aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile
dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, per le societa' cooperative e le societa' di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le
societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in
misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di
amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e
per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel
settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si
intendono le persone con eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni
non compiuti alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le societa' la
cui sede operativa e' ubicata nei territori delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in
un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al
30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari,
presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle
imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono
strutture ricettive all'aria aperta, nonche' alle imprese del
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti
turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e
faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresi' alle imprese
titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al presente
comma.
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono
riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio
di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della
«progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York
il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle
strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in
conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a) e b) del presente comma;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di
attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita'
termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo
17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
«Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza
energetica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal
Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del
turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette
all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite
d'intesa tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate,
l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo
perduto, nonche' le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di
consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a
copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito
d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con facolta' di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri
intermediari finanziari. Il credito d'imposta e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo
a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di
utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo
provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il
Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto
2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le
modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai
commi 1 e 2, compresa l'individuazione delle spese considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma
restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai
sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo
l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto
degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito
internet istituzionale del Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito
d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1
e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo
79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle
seguenti: «per i due periodi d'imposta».
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » e
alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Il
Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi
inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro
il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione
dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo
e' garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma
6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto
alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.
17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.
17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a
17-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 53 (Principi in materia di beneficiari delle
azioni positive) (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo
2, comma 1). - 1. I principi in materia di azioni positive
per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti
soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di
persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento
da donne, le societa' di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le
imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni,
gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a
capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e
gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore
al settanta per cento a donne.».
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina
dell'agriturismo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2006, n. 63.
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- La legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61. S.O.
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
settembre 1996, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia):
«Art.3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale):
«Art. 3 (Stabilimenti termali). - 1. Le cure termali
sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione
mineraria o di subconcessione o con altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque
minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque
minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e
nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli
6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione
regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (4).
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in
appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 2, i centri estetici non possono erogare le
prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e
l'integrazione degli stessi con le altre strutture
sanitarie del territorio, in particolare nel settore della
riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali
accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di
un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi). - 1. Per sostenere la competitivita' del
sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore,
per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi
ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o
ancillari, nonche', per una quota non superiore al 10 per
cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di
viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di
settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 -
Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o
al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming,
di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta
per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita'
di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo
complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra
indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito
d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti Wi-Fi, solo a condizione che
l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri
clienti un servizio gratuito di velocita' di connessione
pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita
diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di
garantire gli standard di interoperabilita' necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici
e privati e di favorire l'integrazione fra servizi
ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita' per la promozione e
commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici
sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche
gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il
marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte
e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita'
per persone con disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o
del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal
presente comma.
2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i
costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al
credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione
di versamento, secondo modalita' e termini definiti con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La
prima quota del credito d'imposta relativo alle spese
effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del 1°(gradi) gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono definite le tipologie di spese
eleggibili, le procedure per la loro ammissione al
beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le
soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di
spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e'
revocato se i beni oggetto degli investimenti sono
destinati a finalita' estranee all'esercizio di impresa.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi
di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 17.».
- La comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01)
e' riportata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C
58 del 18 febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del regolamento
UE n. 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica
del regolamento (UE) 2019/2088:
«Art. 17 (Danno significativo agli obiettivi
ambientali) - 1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si
considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti
e dei servizi forniti da un'attivita' economica, compresi
gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni
esistenti del ciclo di vita, tale attivita' economica
arreca un danno significativo:
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se
l'attivita' conduce a significative emissioni di gas a
effetto serra;
b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se
l'attivita' conduce a un peggioramento degli effetti
negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su
se' stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) all'uso sostenibile e alla protezione delle
acque e delle risorse marine, se l'attivita' nuoce:
i) al buono stato o al buon potenziale ecologico
di corpi idrici, comprese le acque di superficie e
sotterranee; o
ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
d) all'economia circolare, compresi la prevenzione
e il riciclaggio dei rifiuti, se:
i) l'attivita' conduce a inefficienze
significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o
indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche
non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il
suolo, in una o piu' fasi del ciclo di vita dei prodotti,
anche in termini di durabilita', riparabilita',
possibilita' di miglioramento, riutilizzabilita' o
riciclabilita' dei prodotti;
ii) l'attivita' comporta un aumento significativo
della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento
dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti
pericolosi non riciclabili; o
iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine
all'ambiente;
e) alla prevenzione e alla riduzione
dell'inquinamento, se l'attivita' comporta un aumento
significativo delle emissioni di sostanze inquinanti
nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione
esistente prima del suo avvio; o
f) alla protezione e al ripristino della
biodiversita' e degli ecosistemi, se l'attivita':
i) nuoce in misura significativa alla buona
condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
ii) nuoce allo stato di conservazione degli
habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per
l'Unione.
2. Nel valutare un'attivita' economica in base ai
criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto
dell'impatto ambientale dell'attivita' stessa e
dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa
forniti durante il loro intero ciclo di vita, in
particolare prendendo in considerazione produzione, uso e
fine vita di tali prodotti e servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 09 luglio 1997, n. 241, (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.".
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1.-52. Omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.
73(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori)
:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere»). - 1. - 3.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali
internazionali e ai fini della tutela del diritto di
credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1°
(gradi) maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa'
nonche' tutte le comunicazioni relative alle altre
operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda,
fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le
disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge
26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del
codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito
all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe
tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi
ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla
prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di
idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino
alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui
all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice
civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli
indicati al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia
di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e
assistenziali, il recupero coattivo delle somme
indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai
sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i
termini e le modalita' di gestione delle somme e dei
crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti
l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono
inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
dal 1º gennaio 2011.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro, nonche' gli iscritti nel
registro dei revisori legali;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni
riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 119(Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in
quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo e in quattro quote annuali di pari importo per la
parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del 110
per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti
limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di
esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per
le unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente
articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero massimo di otto
colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a otto
colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola
colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla
data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per
i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. In caso di
dichiarazione presentata direttamente dal contribuente
all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente,
il quale intenda utilizzare la detrazione nella
dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il
predetto visto di conformita'. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle
more dell'adozione dei predetti decreti, la congruita'
delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022,
spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualitadi legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Le
amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.».
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il
settore turistico e termale). 1. Il credito di imposta per
la riqualificazione e il miglioramento delle strutture
ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due
periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo
periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si
applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3
del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo
si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di
imposta di cui al presente articolo le strutture che
svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge
20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la
realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di
attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture
ricettive all'aria aperta.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il
2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo.».
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013(applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»)
della Commissione europea e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
- La comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, C (2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 91I del 20 marzo 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, della legge 24
dicembre 2012, n. 234(Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e
migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico). - 1.
Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva
per accrescere la competitivita' delle destinazioni
turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per i due
successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data
del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra
indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, o a interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei
principi della "progettazione universale" di cui alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica,
ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del
presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione
edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della
cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalita'
previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono stabilite le disposizioni applicative del presente
comma, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per
singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
2-ter. (abrogato).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni
caso, e' riconosciuto nel rispetto della normativa europea
in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863,
'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19', e successive modificazioni. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. La prima quota del credito
d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' utilizzabile non prima del 1° gennaio
2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le disposizioni applicative del presente
articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per
singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73
5. (abrogato).
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese
turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e
reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: "nei territori
costieri" sono soppresse, le parole: "con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo" e le parole: "nei
medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei
territori interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole:
"entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati
ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati
progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in
materia di semplificazione amministrativa e fiscalita',
anche al fine di aumentare l'attrattivita', favorire gli
investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti
(AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree
del distretto, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del
personale, per la promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia
zero' ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle
misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri
atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le misure di agevolazione e di
semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a
burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e
gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del
distretto turistico, ancorche' soggetti a vincolo
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, e' utilizzabile con
riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
dei seguenti obiettivi: supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto;
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita'
competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica
nazionale, in particolare sui mercati esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50
milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Il
credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto
altresi' per le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo
d'imposta successivo.».
- Si riporta il testo dei commi da 1037 a 1050
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.
178(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023):
«Art. 1. 1.- 1036. Omissis.
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation
EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei
progetti, sulla base delle procedure definite con il
decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di
gestione e controllo delle componenti del Next Generation
EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca.
L'unita' di missione, oltre che di personale di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del
medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale
non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli
ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva
appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la
parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente:
"Ministero".».
- Si riporta il comma 6-bis, dell'articolo 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 2 (Cabina di regia).- 1. E' istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche', anche
su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento
utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi
perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di
sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del
presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati
dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
e le eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo
permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.".
- Il testo del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europa C 202 del 7 giugno 2016.