IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», in particolare l'art. 1,
comma 196, il quale stabilisce che «Al fine di favorire la coesione
sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti
dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano
rilevanti carenze di attrattivita' per la ridotta offerta di servizi
materiali e immateriali alle persone e alle attivita' economiche, nel
rispetto della complementarita' con la strategia nazionale per le
aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo di sostegno ai comuni
marginali»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del
2020, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48
milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno
2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di
interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a
contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari
misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui
all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree
oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente
comma e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di
rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di
cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a
43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede, quanto a 33 milioni di curo per l'anno 2021, a 28
milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno
2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione
2021-2027»;
Visti, per quel che concerne l'ambito di applicazione della misura
di cui al predetto art. 1, comma 200, della legge n. 178 del 2020,
l'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e l'art. 27, comma 1,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante
«Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di
sviluppo industriale» nella parte in cui prevede che i consorzi di
sviluppo industriale sono enti pubblici economici che «promuovono,
nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi
medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di
attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale
scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali,
servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale
connesso alla produzione industriale»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de
minimis;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021
con il quale, tra l'altro, e' stato nominato Ministro senza
portafoglio, l'on. Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021 con il quale al Ministro Maria Rosaria Carfagna e'
stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione
territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021 recante la delega di funzioni al Ministro Maria Rosaria
Carfagna, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche
e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori,
ivi comprese le aree interne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli,
e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui
all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale
ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.