IL MINISTRO 
                       DELO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze  ispettive  dalle  quali  si  rileva  lo  stato
d'insolvenza della  societa'  cooperativa  «GL  Costruzioni  societa'
cooperativa validamente identificabile in sigla con la  denominazione
GL Costruzioni soc. coop.»; 
  Considerato  quanto  emerge  dalla  visura   camerale   aggiornata,
effettuata d'ufficio presso il  competente  registro  delle  imprese,
dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla societa'
cooperativa, riferito all'esercizio al 31  dicembre  2015,  evidenzia
una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a  fronte  di  un
attivo  patrimoniale  di  euro  45.981,00,  si  riscontra  una  massa
debitoria di euro 56.384,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -
10.403,00; 
  Considerato che in data 9 gennaio 2019 e' stato  assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti
interessati; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante   della   societa'   cooperativa   al   corrispondente
indirizzo, cosi' come risultante  da  visura  camerale,  non  risulta
essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto  l'obbligo
di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo  dell'iscritto
curare il corretto  funzionamento  del  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata; 
  Considerato  che  la   situazione   patrimoniale   della   societa'
cooperativa appare ad oggi immutata, a quanto  risulta  dalla  citata
documentazione acquisita agli atti, e che  il  mancato  deposito  dei
bilanci dall'esercizio  2016  concreterebbe  comunque  una  causa  di
scioglimento della societa'  cooperativa  medesima,  con  conseguente
liquidazione; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della suddetta societa' cooperativa; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e'  stato  individuato  tramite
processo  di  estrazione  informatico,  tra  coloro   che   risultano
regolarmente iscritti nella banca  dati  del  ministero,  tramite  il
portale di gestione dei  commissari  liquidatori,  nel  rispetto  del
criterio  territoriale  e  di  rotazione,  conformemente   a   quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'  cooperativa  «GL  Costruzioni  societa'  cooperativa,
validamente  identificabile  in  sigla  con   la   denominazione   GL
Costruzioni soc. coop.», con sede in Alessandria (AL) (codice fiscale
n. 02167760061) e' posta in liquidazione  coatta  amministrativa,  ai
sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. 
  Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti
dal curriculum vitae, e' nominato  commissario  liquidatore  il  rag.
Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato  (AL)  il  6  febbraio  1971
(codice fiscale: SLLPLC71B06B885S),  ivi  domiciliato  in  via  F.lli
Parodi n. 18.