IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118  della
Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate,  e,  in  particolare,  l'art.  65  che
stabilisce che al fine di evitare la  diffusione  delle  malattie  di
categoria A l'autorita'  competente  puo'  regolamentare  l'attivita'
venatoria e le altre attivita' all'aperto; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  7  aprile  2021  che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste  suina  africana
applicabili  per  un  periodo  limitato  nelle  zone  di  protezione,
sorveglianza,   ulteriormente   limitate    e    infette    stabilite
dall'autorita' competente dello Stato  membro  interessato  ai  suini
domestici detenuti e selvatici  e  ai  prodotti  ottenuti  da  suini,
ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli  articoli  21,
paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,  n.  117
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore
della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e)  stabilisce
che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4,  punto  55)  del
regolamento  (UE)  2016/429,  e'  l'Autorita'  centrale  responsabile
dell'organizzazione e del coordinamento  dei  controlli  ufficiali  e
delle altre attivita' ufficiali per la  prevenzione  e  il  controllo
delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico
pubblicato  sulla  apposita  sezione  del  sito   istituzionale   del
Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste
suina africana per il  2022  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, e  il  Manuale  delle  emergenze  da
Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Preso atto che in data  7  gennaio  2021  il  Centro  di  referenza
nazionale per le pesti suine  (CEREP)  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato  la  presenza  del
virus di Peste suina africana (PSA)  in  una  carcassa  di  cinghiale
rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia  di  Alessandria,  il  cui
genotipo coinvolto  e'  il  genotipo  2,  attualmente  circolante  in
Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in
due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima,
nel Comune di Fraconalto (AL) e  l'altra  nel  Comune  di  Isola  del
Cantone (GE); 
  Considerato che la Peste  suina  africana  e'  un  malattia  virale
infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti  e  i
cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del  regolamento  (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1882  della  Commissione,  e'
categorizzata come una malattia di categoria A che non  si  manifesta
normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata   richiede
l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Tenuto  conto  che  la  Peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione  animale  interessata  e
sulla redditivita' del settore  zootecnico  suinicolo,  incidendo  in
modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo  a  causa
di  perdite  sia  dirette   che   indirette   con   possibili   gravi
ripercussioni economiche in relazione al blocco delle  movimentazioni
delle  partite  di  suini  vivi  e  dei  relativi  prodotti  derivati
all'interno dell'Unione e nell'export; 
  Considerato che il giorno 7 gennaio  2022  e'  stato  convocato  il
Gruppo operativo degli esperti di cui all'art. 43, par. 2, lettera d,
iii)  del  regolamento  (UE)  2016/429,  istituito  con  decreto  del
direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del
Ministero della salute del 16 luglio 2021; 
  Visto il  resoconto  della  predetta  riunione  del  citato  Gruppo
operativo  degli  esperti,  che  ha  provveduto  ad  effettuare   una
valutazione epidemiologica finalizzata alla  definizione  della  zona
interessata sulla base dei criteri di cui all'art. 63 del regolamento
(UE) 2020/687  nella  quale,  per  contrastare  la  diffusione  della
malattia, attuare le misure di cui agli  articoli  da  63  a  67  del
regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori  misure
supplementari di  cui  all'art.  65,  paragrafo  1,  lettera  c)  del
medesimo regolamento, nonche' le misure  di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessita'
di sospendere in tutta la zona indicata l'attivita'  venatoria  e  le
altre attivita' all'aperto nelle zone in cui  insistono  i  cinghiali
selvatici per l'alto rischio di ulteriore  diffusione,  anche  tenuto
conto che la malattia e' trasmissibile attraverso  le  movimentazioni
di persone, veicoli e materiali contaminati; 
  Visto il verbale  della  riunione  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 44 del  28  marzo  2013,  convocata  in  data  10
gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni
presenti nel resoconto della  riunione  del  Gruppo  operativo  degli
esperti e tenuto  conto  delle  richieste  dei  rappresentanti  delle
regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe,  ha
collegialmente deliberato la definizione della zona  e  l'attivazione
di tutte le misure di cui alla normativa europea per il  controllo  e
la prevenzione della diffusione della malattia; 
  Tenuto conto, pertanto, della  necessita'  di  vietare  l'attivita'
venatoria e le  altre  attivita'  umane  all'aperto  che,  prevedendo
l'interazione  diretta  o  indiretta  con  i  cinghiali   infetti   o
potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della
malattia; 
  Ritenuto  altresi'  necessario  il   coinvolgimento   dei   servizi
veterinari locali e delle Forze di polizia nelle  relative  attivita'
di vigilanza e controllo; 
  Visto il provvedimento del direttore della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci  veterinari  prot.  n.  583-DGSAF-MDS-P
dell'11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
della  salute,  con  il  quale  e'  stata  istituita  la  zona   come
individuata sulla base dei criteri di cui all'art.  63,  par.  1  del
regolamento (UE) 2020/687; 
  Considerato che, fino al caso confermato di Peste suina africana in
un cinghiale nel Comune di  Ovada  della  Provincia  di  Alessandria,
l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e
che pertanto e' fondamentale porre in atto ogni misura  utile  ad  un
immediato  contrasto  alla  diffusione  della  stessa  e   alla   sua
eradicazione a  tutela  della  salute  del  patrimonio  faunistico  e
zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi  economici  connessi
allo scambio intra UE e alle esportazioni  verso  i  Paesi  terzi  di
suini e prodotti derivati; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
   Divieto di attivita' venatoria e di altre attivita' all'aperto 
 
  1. Nella zona stabilita in applicazione dell'art. 63,  paragrafo  1
del   regolamento   (UE)2020/687,   individuata    dal    dispositivo
direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato  in
premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione  della
situazione  epidemiologica,  sono  vietate  ai  sensi  dell'art.  65,
lettera b)  del  medesimo  regolamento,  le  attivita'  venatorie  di
qualsiasi tipologia. I servizi  regionali  competenti,  su  richiesta
degli interessati, possono autorizzare la caccia di  selezione  sulla
base  di  una  valutazione  tecnica  che  tenga  conto  della  natura
dell'attivita'   e   delle   specifiche   caratteristiche   dell'area
coinvolta. 
  2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresi' vietate  la  raccolta
dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e
le altre attivita' che, prevedendo l'interazione diretta o  indiretta
con i cinghiali  infetti  o  potenzialmente  infetti,  comportino  un
rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse  le  attivita'
connesse alla salute, alla cura degli animali  detenuti  e  selvatici
nonche' alla salute  e  cura  delle  piante,  comprese  le  attivita'
selvicolturali. I servizi regionali competenti,  su  richiesta  degli
interessati,  possono  autorizzare,   su   motivata   e   documentata
richiesta, lo  svolgimento  delle  attivita'  vietate  ai  sensi  del
presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del
CEREP. 
  3. I servizi  regionali  competenti  avranno  cura  di  fornire  ai
titolari delle attivita' autorizzate in deroga ai sensi dei commi 1 e
2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre  il  rischio
di diffusione del virus della  PSA  dalla  zona  sopraindicata  verso
territori esterni alla stessa. 
  4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui  al  presente
articolo e' assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti in  collaborazione  con  le  Forze
dell'ordine.