IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
che dispone testualmente «Al fine di favorire gli  investimenti  sono
assegnati ai comuni contributi  per  investimenti  relativi  a  opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio,  nel
limite complessivo di 350 milioni di euro per  l'anno  2021,  di  450
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di  700  milioni  di  euro  per
l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni
dal  2027  al  2030.  I  contributi  non  sono   assegnati   per   la
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»; 
  Visto l'articolo 1, comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il quale prevede  quanto  segue:  «Gli  enti  di  cui  al  comma  139
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro
il termine perentorio  del  15  settembre  dell'esercizio  precedente
all'anno di riferimento del contributo. Per  il  contributo  riferito
all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e'  fissato  al  15
febbraio 2022.  La  richiesta  deve  contenere  il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei  lavori,  nonche'  le  informazioni
riferite alla tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto
(CUP) e  ad  eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di  un  CUP
valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la
quale  viene  chiesto  il  contributo  comporta  l'esclusione   dalla
procedura. Per ciascun anno: 
      a) la richiesta di contributo deve riferirsi a  opere  inserite
in uno strumento programmatorio; 
      b) ciascun  comune  puo'  inviare  una  richiesta,  nel  limite
massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino  a
5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i  comuni  con  popolazione  da
5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000  di  euro  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 25.000 abitanti; 
      c)  il  contributo  puo'  essere  richiesto  per  tipologie  di
investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  modalita'  per  la
trasmissione delle domande; 
      c-bis) non possono presentare  la  richiesta  di  contributo  i
comuni che risultano  beneficiari  in  uno  degli  anni  del  biennio
precedente»; 
  Visto il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  il  quale  stabilisce  quanto   segue:
«L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato,
entro  il  15  novembre   dell'esercizio   precedente   all'anno   di
riferimento del contributo, con decreto del  Ministero  dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  secondo
il  seguente  ordine  di  priorita':  a)  investimenti  di  messa  in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti  di
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  c)  investimenti  di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli  edifici,  con
precedenza per gli  edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di
proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere
a), b) e c),  qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto  della  quota  accantonata,  rispetto  alle
entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,  4  e  5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118 , risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando,  comunque,
ai comuni con risultato di  amministrazione,  al  netto  della  quota
accantonata, negativo, un ammontare non superiore  alla  meta'  delle
risorse disponibili. Nel  caso  di  mancata  approvazione  del  piano
urbanistico  attuativo  (PUA)  e  del  piano  di  eliminazione  delle
barriere  architettoniche  (PEBA)  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per
il contributo riferito all'anno 2022, il  termine  di  cui  al  primo
periodo e' prorogato al 28 febbraio 2022»; 
  Visto l'art. 52-bis, comma 2, decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che
ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione
della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del
comma  141  dell'articolo  1  della  legge  n.  145  del  2018,  fino
all'adozione di apposite linee guida  da  parte  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno; 
  Visto, altresi', il comma 142 del citato articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di  cui
al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione  e  dal  quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo  18,  comma  2,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni  pubbliche.  Sono   considerate   esclusivamente   le
richieste di contributo  pervenute  dagli  enti  che,  alla  data  di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso  alla  citata
banca dati i documenti contabili di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettere  b)  ed  e),  e  all'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  12  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26  maggio  2016,  riferiti  all'ultimo
rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per  i  quali
sono sospesi per legge i termini di approvazione  del  rendiconto  di
gestione le  informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte
dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati.»; 
  Visto il comma 143 del citato articolo 1 della  legge  30  dicembre
2018, n. 145 che prevede: «L'ente beneficiario del contributo di  cui
al comma 139 e' tenuto ad affidare  i  lavori  per  la  realizzazione
delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: 
      a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei
lavori deve avvenire entro sei mesi; 
      b) per le opere il cui costo e' compreso  tra  100.001  euro  e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; 
      c) per le opere il cui costo e' compreso  tra  750.001  euro  e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  quindici
mesi; 
      d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001  euro  e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  venti
mesi. 
  Ai fini del  presente  comma,  per  costo  dell'opera  pubblica  si
intende  l'importo  complessivo  del  quadro   economico   dell'opera
medesima. 
  Qualora  l'ente  beneficiario  del  contributo,  per  espletare  le
procedure di selezione del  contraente,  si  avvalga  degli  istituti
della centrale unica di committenza  (CUC)  o  della  stazione  unica
appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati  di
tre mesi. I risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d'asta  sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui  al
comma 144 e successivamente possono essere utilizzati  per  ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste  dal  comma  141,  a
condizione che gli  stessi  vengano  impegnati  entro  sei  mesi  dal
collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»; 
  Visto il comma 144 del citato articolo 1 della  legge  30  dicembre
2018, n. 145 ai sensi  del  quale  «I  contributi  assegnati  con  il
decreto di cui al comma 141 sono erogati dal  Ministero  dell'interno
agli enti beneficiari per il  20  per  cento  entro  il  28  febbraio
dell'anno di riferimento del contributo, per il 70  per  cento  sulla
base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante  10  per
cento previa trasmissione al Ministero dell'interno  del  certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i
lavori dal direttore dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  102  del
codice di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  I
relativi passaggi amministrativi sono altresi'  rilevati  tramite  il
sistema di monitoraggio di cui al comma 146»; 
  Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge
i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare,  in
assenza di  rendiconti  trasmessi  alla  richiamata  banca  dati,  le
informazioni desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto  consuntivo
trasmesso al Ministero dell'interno; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  dalle  richiamate  disposizioni  normative,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140  e  seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto l'articolo 11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  come
modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.
120, che prevede la nullita'  degli  atti  amministrativi,  anche  di
natura regolamentare, che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di  progetti  di  investimento  pubblico  in
assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento  essenziale
dell'atto stesso; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti; 
  Rilevata la necessita' di approvare, per l'anno  2022,  il  modello
informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle
domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 
  Considerato che e' stata attivata la nuova piattaforma di  Gestione
delle  linee  di  finanziamento  (GLF),  integrata  nel  sistema   di
Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo
n. 229 del 2011); 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello  informatizzato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni richiedenti il contributo 
 
  1.  I  comuni  hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi,  per
interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non  siano
integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'articolo  1,
commi  139  e  seguenti  della  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,
presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  direzione
centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i termini di  cui
agli articoli 3 e 4. 
  2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o  piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di: 
    a) 1.000.000 di euro per i comuni  con  una  popolazione  fino  a
5.000 abitanti; 
    b) 2.500.000 di euro per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a
25.000 abitanti; 
    c) 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione  superiore  a
25.000 abitanti. 
  3. Non possono presentare la richiesta di contributo i  comuni  che
risultano beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, dell'intero
contributo concedibile per fascia demografica.  I  comuni  che  hanno
ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo  richiedibile
per fascia demografica  possono  presentare  una  nuova  istanza  per
l'importo non concesso e/o non richiesto.