IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2568/1991 della  Commissione  dell'11
luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche
degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonche' ai metodi  ad
essi attinenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per  la
etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di
oliva vergine e dell'olio di oliva» e, in particolare, l'art.  3  che
istituisce un elenco nazionale di tecnici ed  esperti  degli  oli  di
oliva vergini ed extra vergini; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre  2019,  n.  179,  «Regolamento  recante  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132»
come modificato e integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n.  9361300,  registrato  alla  Corte  dei
conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente  l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e  la
definizione delle relative attribuzioni; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2014, registrato alla Corte
dei conti il 17 luglio 2014 e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 agosto 2014, Serie generale n.  199,
recante «Criteri e modalita'  per  il  riconoscimento  dei  panel  di
assaggiatori  ai  fini  della  valutazione  e  del  controllo   delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di  cui  al
regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche'  per  l'iscrizione  nell'elenco
nazionale di tecnici  ed  esperti  degli  oli  di  oliva  vergini  ed
extravergini»; 
  Considerata la  necessita'  di  semplificare  e  di  aggiornare  le
disposizioni che regolano il regime del riconoscimento  dei  comitati
di assaggio  e  l'iscrizione  nell'elenco  nazionale  di  tecnici  ed
esperti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 9 settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Definizioni e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  procedure  e  le  modalita'
relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori,  le  condizioni
per la formazione dei capi panel, nonche' le modalita' di  iscrizione
ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti  degli
oli di oliva vergini ed extra vergini con l'eventuale annotazione del
possesso  dell'attestato  di  idoneita'  di  Capo  panel  di  cui  al
successivo art. 3. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «regolamento»,  il  regolamento  (CEE)  n.  2568/1991   della
Commissione  dell'11  luglio  1991  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
    b) «panel di assaggiatori», il comitato di assaggio  ufficiale  o
professionale degli  oli  di  oliva  vergini  riconosciuto  ai  sensi
dell'art.  4  del  regolamento,  come  disciplinato  all'art.  5  del
presente decreto; 
    c) «Capo panel», il responsabile del «panel di assaggiatori»; 
    d) «oli di oliva vergini», gli oli di oliva di  cui  all'allegato
VII, parte VIII punto (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    e) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    f)  «Ministero-PIUE»,  il  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali  -  Direzione   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea - PIUE; 
    g)  «Ministero-PQAI»,  il  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali -  Dipartimento  delle  politiche  competitive
della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica  -  Direzione
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica; 
    h)  «Ministero-ICQRF»,  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agroalimentari; 
    i) «CREA-IT», il  Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e
l'analisi dell'economia agraria -  Centro  di  ricerca  ingegneria  e
trasformazioni agroalimentari - sede di Pescara; 
    j) «C.C.I.A.A.», la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; 
    k) «COI», il Consiglio oleicolo internazionale.