IL DIRIGENTE DELEGATO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  279  del  30  novembre  2007
recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 935/2020 del 15  settembre  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  236  del  23
settembre 2020, con la quale la societa' Neuraxpharm Italy S.p.a.  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
«Laprysta» e con cui  lo  stesso  e'  stato  collocato  nell'apposita
sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10,  lettera  c)  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  dedicata
ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della  rimborsabilita',
denominata Classe C (nn); 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA  in
data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura  semplificata  di
prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la domanda presentata in data 22 settembre 2021 con la  quale
la societa' Neuraxpharm Italy S.p.a. ha chiesto la  riclassificazione
dalla  classe  C(nn)  alla  classe  A  del   medicinale   «Laprysta»,
relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 047010018,  047010020,
047010044, 047010057, 047010071, 047010083, 047010107 e 047010119; 
  Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale LAPRYSTA (lacosamide) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «50 mg compresse rivestite con film» 14  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010018 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,70; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94; 
      «50 mg compresse rivestite con film» 56  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010020 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 14,80; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76; 
      «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010044 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,40; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88; 
      «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010057 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 29,60; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52; 
      «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010071 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11,11; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83; 
      «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010083 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 44,41; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29; 
      «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010107 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 14,80; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76; 
      «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047010119 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 59,21; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Laprysta»  (lacosamide)  e'   classificato,   ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Le confezioni di cui all'art. 1,  che  non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn).