La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel
quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019)
1602365.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'eta'» sono
inserite le seguenti: «, dalla nazionalita'»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'eta'»
sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per eta'» sono
inserite le seguenti: «, per nazionalita'»;
1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare eta'» sono
inserite le seguenti: «o nazionalita'»;
2) al comma 4, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le
seguenti: «, della nazionalita'»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le
seguenti: «, di nazionalita'»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del
licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la
sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed
eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori»;
2) al comma 3, dopo le parole: «all'eta'» sono inserite le
seguenti: «, alla nazionalita'»;
d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della
discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e'
assegnato, altresi', il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare
riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate
sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione
europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti
delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti
giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento
italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di
contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al
fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti
riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera
circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalita' dei
lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e
formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle
restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera
c);
e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a
livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera
circolazione dei lavoratori»;
f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono
aggiunte le seguenti: «e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle
misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».
2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di
nazionalita'».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle
disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale appartenente
ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre
amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in
aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui
due di area A e una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo
di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- La direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n.
L 128.
- Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003, n.
187, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla
religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,
dall'eta', dalla nazionalita' e dall'orientamento sessuale,
per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di
lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali
fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica
che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse
forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
Art. 2 (Nozione di discriminazione). - 1. Ai fini del
presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3,
commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si
intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta a causa della religione, delle convinzioni
personali, degli handicap, dell'eta', della nazionalita' o
dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non
sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta,
cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione,
per convinzioni personali, per handicap, per eta', per
nazionalita' o per orientamento sessuale, una persona e'
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o
un comportamento apparentemente neutri possono mettere le
persone che professano una determinata religione o
ideologia di altra natura, le persone portatrici di
handicap, le persone di una particolare eta' o nazionalita'
o di un orientamento sessuale in una situazione di
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi
1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni,
ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei
motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto
di violare la dignita' di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della
religione, delle convinzioni personali, dell'handicap,
dell'eta', della nazionalita' o dell'orientamento sessuale
e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di
parita' di trattamento senza distinzione di religione, di
convinzioni personali, di handicap, di eta', di
nazionalita' e di orientamento sessuale si applica a tutte
le persone sia nel settore pubblico che privato ed e'
suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme
previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle
seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia
autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e
le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento,la salute e la sicurezza, il reintegro
professionale o il ricollocamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento
e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di
organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di
altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate
dalle medesime organizzazioni;
d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fi-scali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza
dei lavoratori.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve
tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio
dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e
di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio
dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze
di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap,
all'eta', alla nazionalita' o all'orientamento sessuale di
una persona, qualora, per la natura dell'attivita'
lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata,
si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attivita' medesima.
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto
stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei
lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di
occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico,
allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di
esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per
l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi
all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per
l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione
richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di
un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono
fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate da finalita' legittime, quali giustificati
obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
e della formazione professionale, qualora i mezzi per il
conseguimento di tali finalita' siano appropriati e
necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla
professione di una determinata religione o di determinate
convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di
enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime
attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze
di trattamento che, pur risultando indirettamente
discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati
e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di
atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita'
lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione
e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di
coloro che siano stati condannati in via definitiva per
reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la
pornografia minorile.»
«Art. 5 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
organizzazioni sindacali, le associazioni e le
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono
legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e
per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o
l'atto discriminatorio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi'
legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva
qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato
le persone lese dalla discriminazione.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186:
«Art. 7 (Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni). - 1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e
dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il
compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale,
attivita' di promozione della parita' e di rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o
sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di
razzismo a carattere culturale e religioso.».
- Il testo dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, recante norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 1970, n. 131, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita'
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di
handicap, di eta', di nazionalita' o basata
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.».
- Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».