IL DIRETTORE GENERALE per il mare e le coste del Ministero della transizione ecologica di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments), adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione BWM»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, cosi' come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il mare e le coste (DG MAC); Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando a un'unica cabina di regia le competenze in materia di energia e ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO; Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla valutazione del Rischio «Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56); Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58); Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70); Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57); Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration»; Visto il codice per l'approvazione dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra adottato il 13 aprile 2018 con la risoluzione MEPC.300(72)»; Vista la nota del 27 luglio 2017 e la successiva comunicazione pervenuta per posta elettronica certificata in data 31 ottobre 2018, con la quale il Lloyd's Register manifestava l'interesse a svolgere i compiti di certificazione statutaria relativi alla Convenzione BWM; Considerato che il Lloyd's Register e' organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE; Considerato che il Lloyd's Register, gia' autorizzato e affidato, e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo; Considerato che il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione, nelle more della conclusione dell'iter di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli Organismi autorizzati e affidati interessati, alcune attivita' previste nell'ambito di applicazione della Convenzione BWM stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attivita' propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale; Decreta: Art. 1 Il Lloyd's Register, dalla data della ratifica della Convenzione BWM, e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformita' con la Convenzione. Fino alla ratifica della Convenzione BWM il Lloyd's Register e' autorizzato a rilasciare attestati di conformita'.