IL DIRETTORE GENERALE 
                       per il mare e le coste 
              del Ministero della transizione ecologica 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
        le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
                    e per le vie d'acqua interne 
                 del Ministero delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la  gestione
dell'acqua di zavorra  e  dei  sedimenti  delle  navi  (International
Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and
Sediments), adottata  a  Londra  il  13  febbraio  2004,  di  seguito
denominata «Convenzione BWM»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi; 
  Visto il decreto  interdirettoriale  16  giugno  2010,  cosi'  come
modificato dal decreto interdirettoriale  20  marzo  2012  «Procedure
nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato  per
impianti di trattamento dell'acqua di  zavorra  prodotti  da  aziende
italiane»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 97 recante  il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione.»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che
tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il  mare  e
le coste (DG MAC); 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, «Disposizioni  urgenti
in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,  che
istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando
a un'unica cabina di regia le competenze  in  materia  di  energia  e
ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti  in
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per  la
gestione  delle  acque  di  zavorra  «Guidelines  for  ballast  water
management and development of ballast water  management  plans  (G4)»
adottate con  la  risoluzione  MEPC.127(53)  e  successive  modifiche
adottate dall'IMO; 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
sulla valutazione del Rischio «Guidelines for risk  assessment  under
regulation  A-4  of  the  BWM  Convention  (G7)»  adottate   con   la
risoluzione MEPC.162(56); 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
sulla certificazione degli  impianti  di  trattamento  dell'acqua  di
zavorra  delle  navi  «Guidelines  for  approval  of  ballast   water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58); 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
sulla certificazione degli  impianti  di  trattamento  dell'acqua  di
zavorra delle navi «2016 Guidelines for  approval  of  ballast  water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70); 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
sulla certificazione degli  impianti  di  trattamento  dell'acqua  di
zavorra delle navi che  impiegano  sostanze  attive,  «Procedure  for
approval of ballast water management systems that make use of  Active
Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57); 
  Vista la circolare IMO  MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa  a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on  behalf  of
the Administration»; 
  Visto il codice per l'approvazione dei sistemi di trattamento delle
acque di zavorra adottato  il  13  aprile  2018  con  la  risoluzione
MEPC.300(72)»; 
  Vista la nota del 27 luglio  2017  e  la  successiva  comunicazione
pervenuta per posta elettronica certificata in data 31 ottobre  2018,
con la quale il Lloyd's Register manifestava l'interesse a svolgere i
compiti di certificazione statutaria relativi alla Convenzione BWM; 
  Considerato che il Lloyd's  Register  e'  organismo  autorizzato  e
affidato ai sensi del decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.  104,
come modificato dal decreto legislativo 12  novembre  2015,  n.  190,
attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa  alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni  marittime,  come  modificata  dalla   direttiva   di
esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato che il Lloyd's Register, gia' autorizzato  e  affidato,
e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali  ed  organizzativi
necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo; 
  Considerato  che  il  Ministero  della  transizione  ecologica   di
concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  assicura   il
corretto  adempimento  degli   obblighi   derivanti   dagli   accordi
internazionali in materia di tutela dell'ambiente; 
  Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione, nelle more della
conclusione dell'iter di ratifica da parte  dell'Italia,  definire  e
delegare agli Organismi autorizzati e  affidati  interessati,  alcune
attivita' previste nell'ambito di applicazione della Convenzione  BWM
stessa, al fine  di  consentire  nei  tempi  necessari  le  attivita'
propedeutiche e gli adeguamenti  tecnici  sostanziali  dell'armamento
navale nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Lloyd's Register, dalla data della  ratifica  della  Convenzione
BWM, e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione  e  controllo
propedeutici al rilascio,  nonche'  al  rilascio  stesso,  per  conto
dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di  sistemi  di
controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati
alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e
in  conformita'  con  la  Convenzione.  Fino  alla   ratifica   della
Convenzione BWM il  Lloyd's  Register  e'  autorizzato  a  rilasciare
attestati di conformita'.