IL DIRETTORE GENERALE 
                       per il mare e le coste 
              del Ministero della transizione ecologica 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
        le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
                    e per le vie d'acqua interne 
                 del Ministero delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 97, recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione.»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
novembre 2019, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che
tra le altre cose ha costituito la Direzione Generale per il  mare  e
le coste (DG MAC) competente per  le  materie  relative  al  presente
decreto nella figura del direttore generale dott. Giuseppe Italiano; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la convenzione internazionale per il controllo e la  gestione
dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata  a  Londra
il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»; 
  Visto il decreto  interdirettoriale  16  giugno  2010,  cosi'  come
modificato dal decreto interdirettoriale  20  marzo  2012  «Procedure
nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato  per
impianti di trattamento dell'acqua di  zavorra  prodotti  da  aziende
italiane»; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per  la
gestione  delle  acque  di  zavorra  «Guidelines  for  ballast  water
management and development of ballast water  management  plans  (G4)»
adottate con  la  risoluzione  MEPC.127(53)  e  successive  modifiche
adottate dall'IMO; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulla valutazione del rischio «Guidelines for risk  assessment  under
regulation  A-4  of  the  BWM  Convention  (G7)»  adottate   con   la
risoluzione MEPC.162(56) e successive modifiche adottate dall'IMO; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulla certificazione degli  impianti  di  trattamento  dell'acqua  di
zavorra  delle  navi  «Guidelines  for  approval  of  ballast   water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58) e
successive modifiche adottate dall'IMO; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulla certificazione degli  impianti  di  trattamento  dell'acqua  di
zavorra delle navi «2016 Guidelines for  approval  of  ballast  water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70) e
successive modifiche adottate dall'IMO; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulla certificazione degli  impianti  di  trattamento  dell'acqua  di
zavorra delle navi che  impiegano  sostanze  attive,  «Procedure  for
approval of ballast water management systems that make use of  Active
Substances  -  (G9)»  adottate  con  la  risoluzione  MEPC.169(57)  e
successive modifiche adottate dall'IMO; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi; 
  Vista la circolare IMO  MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa  a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on  behalf  of
the Administration» e successive modifiche adottate dall'IMO; 
  Considerato che il DNV GL AS e' organismo autorizzato e affidato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato
dal decreto legislativo 12 novembre 2015,  n.  190,  attuativo  della
direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme  comuni
per gli  organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le  visite  di
controllo  delle  navi  e   per   le   pertinenti   attivita'   delle
amministrazioni  marittime,  come  modificata  dalla   direttiva   di
esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato che il DNV GL AS, gia' autorizzato e  affidato,  e'  in
possesso  dei  requisiti   tecnico-professionali   ed   organizzativi
necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente accordo; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di  concerto   con   il   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie
competenze, il corretto adempimento degli  obblighi  derivanti  dagli
accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; 
  Ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione, nelle more della
conclusione  dell'iter  di  ratifica  della  convenzione   da   parte
dell'Italia,  definire  e  delegare  agli  organismi,  autorizzati  e
affidati, alcune attivita' previste nell'ambito di applicazione della
convenzione stessa, al fine di  consentire  nei  tempi  necessari  le
attivita'  propedeutiche  e  gli  adeguamenti   tecnici   sostanziali
dell'armamento navale nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il DNV GL AS e' autorizzato ad espletare i compiti di  ispezione  e
controllo propedeutici al rilascio, nonche' al rilascio  stesso,  per
conto  dell'Amministrazione,  delle  certificazioni  in  materia   di
sistemi  di  controllo  e  gestione  dell'acqua  di  zavorra  e   dei
sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari  o  superiore  a
400 GT, in attuazione e in conformita' con la convenzione. Fino  alla
ratifica della convenzione il DNV GL AS e' autorizzato  a  rilasciare
un attestato di conformita'.