IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e, in
particolare, il comma 13 che individua gli aiuti cui si applicano i
successivi commi da 14 a 17 dello stesso decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, e per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle
sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di
sostegno a costi fissi non coperti» della comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni;
Visto il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41,
che prevede che le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato
comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, presentano
un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza
delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1
della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final;
Visto il comma 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo,
n. 41, che prevede che «Per le imprese beneficiarie degli aiuti di
cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che
intendono avvalersi anche della sezione 3.12 della suddetta
comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i
limiti previsti da tale sezione e che a tal fine le imprese
presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano
l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione
3.12»;
Visto il comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41,
con il quale viene disposto che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di attuazione dei
commi da 13 a 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n.
41, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni,
nonche' le modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti
riconosciuti ai sensi dell'anzidetta comunicazione della Commissione
europea;
Visto il comma 17 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, il
quale richiama la definizione di «impresa unica» utilizzata ai fini
degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel
quale si prevede l'esonero dal versamento del saldo dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per
determinati soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250
milioni euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
istituisce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti
esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, nonche' dei
soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, con
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
istituisce un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili
a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d'azienda, a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa, arte o professione;
Visto l'art. 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
istituisce un credito d'imposta per l'adeguamento dei processi
produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e
alle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19,
a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2
dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonche' delle
associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del
terzo settore;
Visto l'art. 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
relativo alla riduzione al 50 per cento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per i lavoratori
autonomi e imprese ubicati nel Comune di Campione d'Italia, nonche'
relativo all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle
imprese che effettuano investimenti nello stesso comune, che
inserisce i commi 576-bis, 577-bis e 577-ter nell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160;
Visto l'art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
dispone l'esenzione dalla prima rata dell'imposta municipale propria
(IMU), relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel
settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
Visto l'art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
in materia di IMU che prevede l'esenzione dalla seconda rata
dell'IMU, relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel
settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e
per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e
simili;
Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
laddove prevede, limitatamente all'anno 2021, l'esenzione dall'IMU
per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
Visti gli articoli 1, 1-bis, 1-ter del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, che istituiscono un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 4 allo
stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visti gli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, che istituiscono un credito d'imposta per i canoni di locazione
di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d'azienda a favore delle imprese
operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli allegati
1 e 2 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nonche' le
agenzie di viaggi e i tour operator, indipendentemente dal volume di
ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
Visti gli articoli 9 e 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, che in materia di esenzione dall'IMU, ha disposto la
cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le
relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al
medesimo decreto-legge n. 137 del 2020;
Visto l'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, il quale ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 177,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
all'art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
dello stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applicano ai
soggetti passivi dell'IMU, come individuati dal comma 743 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che
istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato
1 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che
modifica l'anzidetto art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
disponendo che il credito d'imposta ivi previsto spetti a condizione
che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50
per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019;
Visto l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone in
materia di IMU l'esenzione dalla prima rata, relativa all'anno 2021,
per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso
per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a
discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
Visto l'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che prevede in favore del settore turistico la proroga, per i mesi da
gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di immobili ad uso
non abitativo e affitto d'azienda;
Visto l'art. 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, nonche'
dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,
con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che
istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita' d'impresa e'
iniziata nel corso del 2019;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del
quale gli operatori economici, che hanno subito una riduzione
maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto
al volume d'affari dell'anno precedente, possono procedere al
pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
delle dichiarazioni, non inviate per effetto della sospensione
disposta dall'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni elaborate entro il
31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza l'applicazione
di sanzioni;
Visto l'art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, nel quale si prevede l'esonero, per il 2021, dal versamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, a favore delle strutture ricettive nonche' di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte da enti del terzo
settore;
Visto l'art. 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel
quale si prevede l'esenzione, per il 2021, dalla prima rata dell'IMU,
per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono
le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi
da 1 a 4 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce
ulteriori contributi a fondo perduto;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo
2020 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE)
n. 2015/1589 del Consiglio recante modalita' di applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi (Tuir);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra
l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (Irap), nonche' il riordino della disciplina dei tributi
locali;
Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, che reca la disciplina dell'IMU;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 47
concernente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta';
Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del
15 ottobre 2021, che considera le misure di aiuto di Stato notificate
relative all'aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) compatibili con il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che, nella
seduta del 18 novembre 2021, ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dei
commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e
di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il
monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
b) art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno
2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
f) art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
g) art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) art. 1, commi da 1 a 9, e art. 6, commi 5 e 6, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69;
j) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.