IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Rilevato che l'art. 1 della legge, ai  commi  1015,  1018  e  1022,
prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta  irrevocabile
successivamente alla data di entrata in vigore della legge  medesima,
perche' il fatto non sussiste, perche' non ha  commesso  il  fatto  o
perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla  legge
come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese  legali,
ad esclusione  dei  casi  di  assoluzione  da  uno  o  piu'  capi  di
imputazione e  condanna  per  altri,  di  estinzione  del  reato  per
avvenuta amnistia o prescrizione e di  sopravvenuta  depenalizzazione
dei fatti oggetto di imputazione; 
  Rilevato che l'art. 1 della legge, ai  commi  1015,  1016  e  1017,
prevede che il rimborso e' riconosciuto nel limite  massimo  di  euro
10.500, ripartito in tre quote annuali di  pari  importo,  a  partire
dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  la  sentenza  e'  divenuta
irrevocabile e che  esso  e'  riconosciuto  dietro  presentazione  di
fattura del difensore,  con  espressa  indicazione  della  causale  e
dell'avvenuto  pagamento,  corredata  di  parere  di  congruita'  del
competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati; 
  Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede  che  con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita'  di  erogazione  dei   rimborsi,   nonche'   le   ulteriori
disposizioni dirette a consentire il contenimento della spesa; 
  Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che nelle
attivita' di liquidazione del  rimborso,  nei  limiti  delle  risorse
annualmente disponibili, deve essere attribuito rilievo al numero  di
gradi di giudizio cui l'assolto e' stato sottoposto e alla durata del
giudizio; 
  Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1020, prevede  che  per
le finalita' indicate, nello stato di previsione del Ministero  della
giustizia e' istituito il Fondo per il rimborso  delle  spese  legali
agli imputati assolti, con la dotazione di euro  8  milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa
per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015; 
  Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1021,  prevede  che  il
Ministero della giustizia provvede agli adempimenti  conseguenti  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 1015 della legge  30
dicembre 2020, n. 178 e detta le ulteriori disposizioni necessarie ai
fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1, comma
1020, della stessa legge. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «legge», la legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    b) «Ministero», il Ministero della giustizia; 
    c) «Fondo», il Fondo per il  rimborso  delle  spese  legali  agli
imputati assolti, istituito nello stato di previsione  del  Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge; 
    d) «richiedente», il soggetto che,  in  quanto  imputato  assolto
abbia titolo a presentare domanda  di  accesso  al  Fondo,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1015 della legge; 
    e) «imputato assolto», il soggetto assolto, con sentenza divenuta
irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui  contestati,  con
le formule perche' il fatto non sussiste, perche' non ha commesso  il
fatto o perche' il fatto non costituisce  reato  o  non  e'  previsto
dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia
sia intervenuta a seguito della depenalizzazione  dei  fatti  oggetto
d'imputazione; 
    f) «rimborso  delle  spese  legali»,  l'indennita'  erogabile,  a
valere sul Fondo di cui alla lettera c), nei limiti  dell'importo  di
euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili,  in  favore  dei
soggetti indicati alla lettera d); 
    g)   «spese   legali»,   le   spese    sostenute    dall'imputato
esclusivamente per remunerare il  professionista  legale  che  lo  ha
assistito.