La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Rapporti tra lo Stato e l'Associazione 
                       «Chiesa d'Inghilterra» 
 
  1.  I   rapporti   tra   lo   Stato   e   l'Associazione   « Chiesa
d'Inghilterra »  sono  regolati  dalle  disposizioni  della  presente
legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  8,  terzo  comma,
          della Costituzione: 
                «1. -2- Omissis. 
                I loro rapporti con lo Stato sono regolati per  legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze.».