IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  30  dicembre
2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in  materia  di  debito  pubblico  (di  seguito  «Testo
unico»), e in particolare l'art. 5,  concernente  la  disciplina  del
conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca  d'Italia  (di  seguito
«Banca») per il servizio di tesoreria (di seguito «Disponibilita' del
Tesoro per il servizio di Tesoreria» ovvero «Conto disponibilita'»); 
  Considerato che nel suddetto comma 5 dell'art. 5 del testo unico si
dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa con la Banca, sono individuati i conti istituiti presso
la stessa  Banca  che  costituiscono  depositi  governativi,  le  cui
condizioni di tenuta sono stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e dalla Banca d'Italia, in coerenza con  gli  indirizzi
di politica monetaria della Banca centrale europea; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
giugno 2015, (di seguito «decreto depositi governativi») con il quale
si  sono  individuati  i  conti  istituiti  presso   la   Banca   che
costituiscono depositi  governativi  e  si  sono  definite  in  linea
generale le modalita' di gestione delle relative giacenze; 
  Visto il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  ed  in  particolare
l'art. 2,  recante  le  «Misure  per  il  sostegno  all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli  investimenti  delle  imprese»  che
modifica l'art. 6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto, in particolare il comma 9-bis dell'art. 6 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2,  comma  1  del
decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  con  cui  si  stabilisce  che  il
novanta per cento degli  impegni  derivanti  dall'attivita'  di  SACE
S.p.a. in ambito assicurativo e di garanzia dei rischi  definiti  non
di mercato dalla  normativa  dell'Unione  europea  e'  assunto  dallo
Stato; 
  Visto, il comma 9-quater dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 1 del  decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, che prevede l'istituzione di un fondo a copertura
degli impegni assunti dallo Stato, alimentato con i premi riscossi da
SACE S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
che la gestione di tale fondo sia affidata a SACE  S.p.a.  che  opera
secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio; 
  Ravvisata altresi' l'esigenza di modificare il  menzionato  decreto
del 26 giugno 2015  per  istituire  un  apposito  conto  di  deposito
governativo allo scopo di consentire  la  raccolta  e  movimentazione
della liquidita' afferente all'attivita' svolta da SACE  S.p.a.,  per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in valuta  diversa
da quella in euro; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  integrano  il  decreto
depositi governativi con il quale  sono  stati  individuati  i  conti
istituiti presso la Banca che costituiscono depositi  governativi  ai
sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico nonche' dispone modifiche
alla definizione delle modalita' di gestione delle relative giacenze.