IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti inoltre gli articoli 48 e 83 della Costituzione; 
  Visti gli ordini del giorno n. 84 e n. 92, riferiti all'atto Camera
n. 3442, approvati dalla Camera dei  deputati  nella  seduta  del  18
gennaio 2022, che impegnano il Governo  a  garantire  ogni  forma  di
collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare
al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica,  in  raccordo
con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei  deputati  e
il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni  forma  di
impedimento,  se  del  caso  attraverso   intervento   di   carattere
normativo; 
  Considerato che, dal 24 gennaio 2022, nell'Aula  della  Camera  dei
deputati avranno luogo le votazioni per eleggere il Presidente  della
Repubblica; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare  il
pieno esercizio del diritto di voto ai componenti del  Parlamento  in
seduta  comune  e  ai  delegati  regionali   chiamati   a   procedere
all'elezione del Presidente della Repubblica, i quali si  trovino  in
condizioni  di  isolamento  o  quarantena  precauzionale,  in  quanto
risultati positivi al COVID-19; 
  Ritenuto  di  dover  intervenire  con  urgenza,  in  considerazione
dell'imminente   scadenza   dell'elezione   del   Presidente    della
Repubblica, per garantire lo svolgimento, in sicurezza e in presenza,
delle operazioni di voto e di scrutinio dell'elezione presidenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria   per
             l'elezione del Presidente della Repubblica 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6  e  7,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di  garantire  l'esercizio
del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i
membri del  Parlamento  in  seduta  comune  e  i  delegati  regionali
convocati a partire dal 24  gennaio  2022,  nel  caso  in  cui  siano
sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati  positivi
ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o  alla  misura  della  quarantena
precauzionale, in  quanto  identificati  come  contatti  stretti  con
soggetti confermati positivi al  predetto  virus,  sono  autorizzati,
previa   comunicazione   all'azienda    sanitaria    territorialmente
competente,  a  spostarsi,  con  mezzo  proprio  o   sanitario,   sul
territorio nazionale, esclusivamente  per  raggiungere  la  sede  del
Parlamento ove si svolge la predetta votazione, e fare rientro  nella
propria residenza o  dimora,  indicata  come  sede  di  isolamento  o
quarantena. Gli spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di voto e comunque con modalita'  tali  da
prevenire il pericolo di contagio. A tali fini, i  predetti  soggetti
sono altresi' autorizzati a soggiornare presso le strutture  previste
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
o altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di  isolamento  o  di
quarantena. 
  2. Durante la trasferta necessaria a completare  le  operazioni  di
voto, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali
cui al comma 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a) divieto di utilizzo dei mezzi pubblici; 
    b) divieto di sosta in luoghi pubblici; 
    c) divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da  coloro
che sono preposti alle operazioni di voto; 
    d) divieto di pernottamento e consumazione dei pasti  nei  luoghi
diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena; 
    e) obbligo di utilizzo costante,  all'aperto  e  al  chiuso,  dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 
  3. La Camera dei deputati comunica al Prefetto  di  Roma  le  fasce
orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono  le  votazioni
dei soggetti di cui al comma 1.