IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti inoltre gli articoli 48 e 83 della Costituzione;
Visti gli ordini del giorno n. 84 e n. 92, riferiti all'atto Camera
n. 3442, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 18
gennaio 2022, che impegnano il Governo a garantire ogni forma di
collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare
al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo
con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei deputati e
il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di
impedimento, se del caso attraverso intervento di carattere
normativo;
Considerato che, dal 24 gennaio 2022, nell'Aula della Camera dei
deputati avranno luogo le votazioni per eleggere il Presidente della
Repubblica;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il
pieno esercizio del diritto di voto ai componenti del Parlamento in
seduta comune e ai delegati regionali chiamati a procedere
all'elezione del Presidente della Repubblica, i quali si trovino in
condizioni di isolamento o quarantena precauzionale, in quanto
risultati positivi al COVID-19;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione
dell'imminente scadenza dell'elezione del Presidente della
Repubblica, per garantire lo svolgimento, in sicurezza e in presenza,
delle operazioni di voto e di scrutinio dell'elezione presidenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza sanitaria per
l'elezione del Presidente della Repubblica
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di garantire l'esercizio
del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i
membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali
convocati a partire dal 24 gennaio 2022, nel caso in cui siano
sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi
ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o alla misura della quarantena
precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con
soggetti confermati positivi al predetto virus, sono autorizzati,
previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente
competente, a spostarsi, con mezzo proprio o sanitario, sul
territorio nazionale, esclusivamente per raggiungere la sede del
Parlamento ove si svolge la predetta votazione, e fare rientro nella
propria residenza o dimora, indicata come sede di isolamento o
quarantena. Gli spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di voto e comunque con modalita' tali da
prevenire il pericolo di contagio. A tali fini, i predetti soggetti
sono altresi' autorizzati a soggiornare presso le strutture previste
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
o altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di isolamento o di
quarantena.
2. Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di
voto, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali
cui al comma 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) divieto di utilizzo dei mezzi pubblici;
b) divieto di sosta in luoghi pubblici;
c) divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro
che sono preposti alle operazioni di voto;
d) divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi
diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena;
e) obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
3. La Camera dei deputati comunica al Prefetto di Roma le fasce
orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni
dei soggetti di cui al comma 1.